Continuazione in executivis e precedente unificazione già riconosciuta (Cass. pen. Sez. I n. 2167 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere sulla richiesta di applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare l’avvenuto riconoscimento di una precedente unificazione, già operata in fase esecutiva tra alcuni dei reati, rispetto ai fatti oggetto della nuova istanza. Può prescinderne solo dimostrando l’esistenza di specifiche e significative ragioni per le quali i fatti non siano riconducibili al medesimo disegno criminoso. La sola distanza temporale tra i delitti, di per sé, non è elemento idoneo a escludere la continuazione. Il giudice dell’esecuzione deve inoltre pronunciarsi sulla richiesta di applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., non potendosi ritenere implicitamente respinta l’istanza in mancanza di qualsiasi accenno.
Il Fatto
Il condannato ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione tra i reati di omicidio per i quali era stato riconosciuto colpevole con due distinte sentenze: una pronuncia della Corte di appello di Catanzaro, sezione minorenni, del 28 giugno 1999 e una sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 23 settembre 2019.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta. Ha ravvisato elementi similari quanto alla vicinanza dei luoghi e alle modalità esecutive, ma ha escluso una progettazione unitaria alla base dei reati, valorizzando il notevole lasso di tempo intercorso tra gli uni e gli altri. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione, per non avere il giudice tenuto conto della continuazione già riconosciuta in sede esecutiva tra gli omicidi e l’associazione di stampo mafioso e per avere omesso di pronunciarsi sul criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, riunendo i motivi per connessione. Richiama un principio consolidato: il giudice dell’esecuzione, nel valutare la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non può ignorare una precedente unificazione già operata in fase esecutiva relativamente ad alcuni reati. Può prescinderne solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della nuova richiesta non siano riconducibili al disegno già delineato. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 4716 dell’08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227-01 e Sez. I n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903-01.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non ha chiarito perché il riconoscimento della continuazione, già operato tra alcuni dei reati in valutazione, non potesse essere esteso ai reati oggetto della sentenza del 23 settembre 2019, benché anche tali omicidi fossero stati commessi nel periodo di appartenenza al sodalizio mafioso.
La motivazione risulta quindi non esauriente. Il Tribunale non si è confrontato con gli elementi offerti dalla difesa a sostegno dell’unicità del disegno criminoso: l’omogeneità delle violazioni, la contiguità dei luoghi e la riconducibilità degli illeciti all’attività dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. Ha dato rilievo unicamente alla distanza temporale, che di per sé non esclude la continuazione.
La Corte rileva che non è stata compiuta alcuna valutazione in concreto sulla sussistenza degli indici rivelatori della pregressa ideazione comune, con esclusione dell’istituto fondata su principi generali. Inoltre, il provvedimento ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., non essendo configurabile un rigetto implicito in assenza di qualsiasi accenno, anche indiretto.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione e in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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