Inammissibile il ricorso sui sigilli al veicolo in sequestro (Cass. pen. Sez. VII n. 2252 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si fondi su principi giurisprudenziali di cui non venga dedotta l’applicabilità al caso concreto, mediante puntuale riferimento agli atti di causa, è inammissibile per genericità della censura. La divulsione dei sigilli apposti a un veicolo in sequestro amministrativo integra il reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen., non essendo riconducibile alla diversa ipotesi dell’asportazione di un cartello. È irrilevante la contestazione difensiva sulla presunta durata massima del fermo, ove del tutto ipotetica e sganciata dalla realtà fattuale. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, dalla Corte appello di Roma, per il reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen. Gli si contesta di avere violato i sigilli posti su un veicolo del quale era custode.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza, articolato sul vizio motivazionale e sulla violazione di legge. Sostiene, da un lato, che ai sensi del comma 15 dell’art. 116 del codice della strada il fermo amministrativo del veicolo può essere disposto per la durata massima di tre mesi; dall’altro, che il reato di violazione di sigilli sarebbe comunque insussistente, poiché l’asportazione del foglio e la circolazione abusiva del veicolo assoggettato a sequestro amministrativo integrerebbero soltanto illeciti amministrativi, salvo che la circolazione sia altrimenti offensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio rileva anzitutto che la censura è meramente astratta: essa si basa sulla citazione di principi di diritto la cui applicabilità al caso concreto non è sostanzialmente dedotta con puntuale riferimento agli atti di causa.
La Suprema Corte richiama quindi la corretta argomentazione della sentenza impugnata, che evidenzia come al veicolo fossero stati apposti sigilli all’atto del sequestro e come gli stessi fossero stati divelti al momento del successivo accertamento. Non può assumere alcun rilievo la contestazione difensiva circa la pretesa durata del sequestro in tre mesi, definita del tutto ipotetica e sganciata dalla realtà fattuale.
Il Collegio precisa inoltre che non può essere dato seguito ai principi giurisprudenziali richiamati, pur genericamente, dal ricorrente, perché gli stessi si riferiscono a un caso diverso da quello in esame: quello dell’asportazione di un cartello, e non di un sigillo, apposto sul veicolo. La diversità della fattispecie impedisce dunque l’estensione del principio invocato.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Da tale declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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