Decreto di citazione in appello e avvisi sulla trattazione camerale: nessuna nullità (Cass. pen. Sez. V n. 2351 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, degli avvisi relativi alla celebrazione con il rito camerale non partecipato e alla facoltà di richiedere la trattazione orale non determina nullità del decreto. Le cause di nullità dello stesso sono tassativamente previste dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen., che non contempla tale omissione. Il principio della tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen. impedisce di attribuire rilevanza invalidante a un difetto non testualmente sanzionato e non riconducibile a una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen., poiché l’anomalia non incide sull’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 16 gennaio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Paola nei confronti dell’amministratore unico di una società fallita per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il fallimento era stato dichiarato nel 2012.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: nullità del decreto di citazione a giudizio per l’appello per difetto degli avvisi di cui all’art. 601, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla bancarotta distrattiva; analoghi vizi quanto al dolo della bancarotta documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che il ricorrente fonda la censura sul testo dell’art. 601 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non applicabile al decreto di citazione emesso il 3 agosto 2023. L’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 riserva la nuova disciplina alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024. Al decreto in esame si applicava dunque la normativa emergenziale, in particolare l’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, che non prevede gli avvisi oggi inseriti nell’art. 601.
Superata questa precisazione, la Corte si pone il problema dell’incidenza della mancata indicazione della trattazione cartolare e della possibilità di transizione alla trattazione orale, pur nel quadro emergenziale. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omessa indicazione delle disposizioni speciali e delle prerogative partecipative nel decreto di citazione non è causa di nullità (Sez. II n. 23587 del 2023; Sez. VI n. 14728 del 2022; Sez. II n. 45188 del 2021).
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che, per i procedimenti disciplinati dalla normativa emergenziale, la vocatio in iudicium per l’appello è regolata dal combinato disposto dell’art. 23-bis e dell’art. 601 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla riforma Cartabia. Quest’ultimo richiama i requisiti dell’art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen., ma nulla prevede in termini di avvisi sulla trattazione cartolare.
La Corte condivide quindi l’orientamento dei precedenti evocati: il decreto di citazione redatto secondo il modello classico, mantenuto in vita dalla legislazione emergenziale, non determina nullità. Da un lato risponde a un modello legale ancora applicabile; dall’altro la nullità lamentata non è contemplata dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen., che collega la patologia solo alla mancata individuazione certa dell’imputato o all’insufficiente indicazione del luogo, giorno e ora della comparizione. Il principio della tassatività delle nullità impedisce di attribuire rilievo a un difetto non sanzionato né riconducibile all’art. 178 cod. proc. pen., poiché nella fase in esame l’imputato è assistito da difensore tecnico, che conosce la disciplina applicabile ed è il solo legittimato, con il pubblico ministero, a richiedere la trattazione in presenza.
La Corte aggiunge che il ragionamento varrebbe anche con la nuova disciplina, poiché il legislatore, pur introducendo gli avvisi nel decreto, ha lasciato inalterate le nullità speciali. Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle doglianze d’appello, già esaminate dalla Corte distrettuale, e versati in fatto. Il ricorso è respinto con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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