Revoca della sospensione condizionale preclusa dal decorso del quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 2416 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale concessa dal giudice della cognizione in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., quando il beneficio si sia ormai consolidato per il decorso del termine e la maturazione delle condizioni che determinano, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato. La revoca in esame non è correlata a fatti nuovi e non ha natura decadenziale, ma costituisce esercizio di un ius poenitendi che incontra un limite logico e giuridico nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo. Il termine quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla commissione del reato. Una volta ultimata la probation con esito favorevole, il condannato non può restare esposto sine die all’esecuzione di una pena illegittimamente sospesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Rovigo, nella veste di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del P.M. diretta a ottenere la revoca della sospensione condizionale concessa con decreto penale, sul rilievo che si trattava della terza concessione del beneficio. Il G.E. ha però rilevato che il decreto era divenuto irrevocabile e che era già trascorso oltre un quinquennio senza che il condannato commettesse ulteriori reati, con conseguente maturazione dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 168 e 164 cod. pen. e agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., sostenendo che il condannato avesse in realtà commesso un altro delitto nel quinquennio. Il sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Il G.E. ha fatto corretta applicazione del principio già enunciato da Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, secondo cui non è consentito procedere alla revoca del beneficio una volta che risulti positivamente decorso il termine di cinque anni dalla concessione: la prova si è ormai conclusa con esito favorevole.
La revoca prevista dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. ha struttura e funzione diverse da quelle del primo comma, non è correlata a fatti nuovi e non si atteggia a revoca decadenziale. Essa costituisce esercizio di un ius poenitendi e deve essere raccordata con l’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di dare esecuzione alla pena una volta ultimata la probation senza recidive rilevanti.
L’attivazione del rimedio incontra quindi un limite nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo, che non è normativamente impedito durante la latenza della situazione evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. e che risulta irreversibile, pur se la relativa declaratoria non sia ancora intervenuta, come già ammesso da Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006. La soluzione è coerente con il quadro normativo e con le esigenze di stabilità e certezza delle situazioni giuridiche, in linea con quanto affermato, per la pena patteggiata, da Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016.
Nel caso concreto la sentenza che ha accordato il beneficio è divenuta irrevocabile e, successivamente a tale data, il condannato non ha commesso reati per oltre un quinquennio. La Corte ha precisato che il termine decorre dal passaggio in giudicato e non dalla commissione del reato (Sez. 1 n. 24999 del 31/05/2022); irrilevante è dunque la commissione di un reato in epoca anteriore. Esclusa la condanna alle spese per la natura pubblica della parte ricorrente, il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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