Inoppugnabilità delle delibere ARERA sul ricavo figurativo ETS e carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3503 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’Autorità di regolazione determina, anno per anno, il metodo di calcolo del ricavo figurativo ETS per gli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi costituiscono provvedimenti amministrativi generali di natura provvedimentale, con destinatari indeterminabili a priori ma determinabili a posteriori, e sono pertanto direttamente lesive dell’autonomia imprenditoriale degli operatori interessati. Esse vanno impugnate tempestivamente, entro i termini decadenziali, senza attendere l’atto applicativo di contenuto vincolato. Il titolare di unità essenziale che abbia prestato acquiescenza a tali delibere non può recuperare la posizione processuale mediante un’istanza procedimentale di revisione del metodo di calcolo. La mancata impugnazione del provvedimento presupposto determina l’inammissibilità delle censure per carenza originaria dell’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una centrale termoelettrica a carbone inserita da Terna nell’elenco degli impianti essenziali a partire dal 2017 e ammessa al regime di reintegrazione dei costi di cui alla delibera ARERA n. 111/06. Per le annualità 2017-2020 la società ha presentato istanze di reintegrazione, chiedendo in particolare la modifica del calcolo del ricavo figurativo ETS, sul presupposto di aver esaurito la disponibilità di titoli CER e di aver subito un incremento imprevedibile del differenziale di prezzo tra EUA e CER.
Con delibera n. 43/2021/R/EEL l’Autorità ha respinto l’istanza, rilevando che il rischio connesso all’entità del ricavo figurativo restava in capo alla società e che la regolazione era già stata oggetto di consultazione e confermata anno per anno. La società ha impugnato la delibera, censurando il criterio di calcolo sotto molteplici profili e deducendo l’applicabilità dell’art. 65.29, lett. b), della delibera n. 111/06 per la revisione ex post dei ricavi figurativi. ARERA ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per mancata impugnazione delle delibere annuali che avevano introdotto e confermato il metodo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha delimitato il thema decidendum alle sole annualità 2018-2020, poiché la ricorrente, nella memoria procedimentale del gennaio 2021, aveva circoscritto la propria istanza a tale arco temporale. Ha poi esaminato i motivi dal IV al VI, attinenti al potere amministrativo esercitato dall’Autorità.
Il motivo relativo alla pretesa applicabilità dell’art. 65.29, lett. b), della delibera n. 111/06 è stato rigettato. Il dato testuale limita l’istanza di modifica ai soli valori che incidono sui costi variabili riconosciuti di cui al comma 65.8, senza alcun riferimento ai valori standard che interagiscono sul calcolo dei ricavi figurativi ETS. La natura figurativa del valore esclude una valutazione ex post e una verifica siffatta vanificherebbe la finalità di incentivo all’utilizzo massimo dei titoli CER ed ERU.
Anche l’assunto sull’imprevedibilità dell’aumento del parametro PEUA è stato sconfessato. L’Autorità ha dimostrato che i prezzi dei titoli EUA erano già elevati nel 2008 e attesi in crescita, che i titoli CER avevano prezzi contenuti e stabili, e che al momento delle istanze di ammissione il differenziale era già nell’ordine di 20 €/tCO2. Gli elementi prodotti dalla ricorrente, lungi dal provare l’imprevedibilità, evidenziano una rischiosità connessa al prezzo PEUA di cui la società era o doveva essere consapevole.
Quanto all’eccezione dell’Autorità, il Collegio l’ha riqualificata da improcedibilità per tardività in inammissibilità per carenza originaria dell’interesse. Le delibere annuali non hanno natura regolamentare, mancando il requisito dell’astrattezza: sono provvedimenti amministrativi generali con destinatari determinabili a posteriori, volti a regolare vicende determinate nel tempo. Anche qualificandole come regolamenti, si tratterebbe di norme di volizione-azione, direttamente lesive e autonomamente impugnabili.
La società avrebbe dunque dovuto impugnare tempestivamente le delibere relative alle annualità 2018, 2019 e 2020. L’acquiescenza non può essere recuperata mediante un’istanza procedimentale di rimessione in termini. I motivi I, II e III sono pertanto inammissibili; i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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