Ottemperanza al giudicato sul pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 3074 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è ammissibile. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non giustifica la condanna a ulteriore somma in mancanza dei relativi presupposti.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 118/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui, oltre spese legali distratte al difensore antistatario. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in data 26.8.2024.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e per gli interessi, di cui va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione. Non sono invece dovute le somme richieste ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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