Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3073 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, prima di poter avviare l’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 28/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna dell’intimato alle spese, con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice amministrativo precisa il perimetro del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Quanto ai tempi, il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: le Amministrazioni dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza alcun compenso.
Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione commisurata alla natura minima e stereotipata dell’attività richiesta in materia, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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