Nessun automatismo retributivo tra Arera e Agcm nella progressione ultra-apicale (TAR Lombardia n. 2883 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995 non impone l’applicazione automatica del trattamento economico dell’AGCM al personale di Arera, ma rinvia ai soli criteri fissati dal contratto collettivo dell’Autorità garante, riservando ad Arera un margine di autonomia legato alle proprie esigenze funzionali e organizzative. La previsione di limiti quantitativi allo sviluppo economico ultra-apicale non integra disparità di trattamento né violazione dell’art. 36 Cost., ove coerente con il carattere selettivo della progressione economica orizzontale delineato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009. La clausola di compatibilità contenuta nell’art. 2 del Regolamento interno opera come canone ermeneutico e come limite all’introduzione di regole incompatibili con le specificità dell’Autorità.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti di Arera inquadrati nella carriera operativa, qualifica impiegati, hanno impugnato la deliberazione n. 37/2023/A del 31 gennaio 2023, con cui l’Autorità ha recepito l’ipotesi di accordo relativa al processo valutativo per le progressioni di carriera, insieme all’allegato A. Originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il gravame è stato trasposto davanti al TAR a seguito dell’opposizione dell’Amministrazione.
I ricorrenti contestano l’introduzione di un tetto alla progressione economica ultra-apicale e la riserva dei livelli premiali al solo personale inquadrato entro l’apicalità. Da qui la dedotta disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dell’AGCM, la violazione dell’art. 20 del Regolamento Arera e degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Il ricorso è affidato a un unico motivo, articolato in più censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni in rito, ritenendo il ricorso palesemente infondato nel merito. Il punto di partenza è la qualificazione del rapporto: la legge istitutiva colloca il personale di Arera nell’area del pubblico impiego non privatizzato, a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Autorità.
La norma invocata dai ricorrenti non contiene, secondo il TAR, alcun rinvio automatico al trattamento economico dell’AGCM. Il legislatore richiama i soli criteri del contratto collettivo dell’Autorità garante, lasciando ad Arera il compito di adattarli alle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative. Diversamente argomentando, osserva il Collegio, la norma avrebbe disposto l’applicazione tout court del contratto AGCM.
L’art. 2 del Regolamento Arera, che richiama le norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti AGCM in vigore alla data del 14 novembre 1995, contiene una clausola di compatibilità. Essa vale sia come canone ermeneutico, sia come espresso limite all’introduzione di regole incompatibili con le specificità dell’Autorità. Analogo ragionamento vale per l’art. 20, comma 5, che fissa la retribuzione di livello sulla base delle tabelle di equiparazione in uso.
La previsione di un tetto alla progressione economica ultra-apicale è coerente con la disciplina del pubblico impiego, che assegna alla progressione orizzontale carattere selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati individuali e collettivi, nei limiti delle risorse disponibili. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile e la posizione dell’Aran, secondo cui il limite è principio di legge fondamentale non disapplicabile dalla contrattazione collettiva.
Quanto ai premi riservati al personale intra-apicale, il Tribunale osserva che la scelta appare coerente con il nuovo processo valutativo: il personale ultra-apicale di vecchia assunzione ha già beneficiato, in base alle pregresse discipline, di crescita più rapida. Non si configura quindi scelta arbitraria o discriminatoria, né violazione dell’art. 36 Cost., tanto più che la tesi dei ricorrenti presuppone, senza dimostrarlo, l’assenza di limiti alla progressione economica dei dipendenti AGCM.
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Nota della Redazione
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