Carta docente integra obbligo di ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 2864 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e la notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario rimasta inadempiuta. L’obbligo di assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, accertato dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato, integra un obbligo di facere infungibile che l’Amministrazione deve eseguire nel termine assegnato. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine e ponendo a carico della resistente le spese di giudizio.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2208/2023 del 15 giugno 2023, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica del docente per ciascun anno scolastico indicato, per un valore di € 500,00 annui.
Formatosi il giudicato, le docenti hanno notificato il titolo esecutivo e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti formali dell’ottemperanza: la produzione di copia asseverata della sentenza da eseguire, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Tali adempimenti integrano le condizioni di ammissibilità del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito, le ricorrenti hanno dichiarato l’inadempimento del Ministero, mentre la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione né offerto indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo così incontestati l’an e il quantum dei singoli crediti, il Collegio ha ritenuto sussistente l’obbligo di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di rilasciare le rispettive carte elettroniche del docente e di accreditare le somme spettanti, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Quanto alla richiesta cautelare anticipatoria, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato. Il commissario provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, trasmettendo poi una relazione sulle incombenze realizzate. L’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di giudizio, liquidate equitativamente tenuto conto del carattere seriale della controversia, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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