Nulla osta edilizio del 1921 e stato legittimo dell’immobile (TAR Lombardia n. 2802 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 1150 del 1942, il regolamento edilizio comunale del 1921 imponeva il previo rilascio del nulla osta per ogni intervento edilizio, comprese le modificazioni di fabbricati esistenti e le varianti a progetti già assentiti. La conformità dell’opera al progetto assentito è condizione di regolarità edilizia, con la conseguenza che la comparazione fra progetto e stato di fatto può fondare la contestazione di abusi risalenti. Ai fini dello stato legittimo, l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo anteriore al d.l. n. 69 del 2024, esige l’esame congiunto del titolo di costruzione e dell’ultimo titolo edilizio; la sola dichiarazione del progettista non sana l’abuso. Il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento non vizia l’ordine di demolizione quando, per la palese assenza di margini di diverso contenuto dispositivo, opera l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Un privato, proprietario di un’unità immobiliare in Comune di Milano risalente agli anni trenta, presenta il 1 febbraio 2024 una segnalazione certificata di inizio attività per la trasformazione dell’unità ad uso abitativo, qualificando l’intervento come restauro e risanamento conservativo.
Con provvedimento del 21 febbraio 2024 il Comune dispone l’inibitoria della SCIA ai sensi dell’art. 19, terzo comma, della legge n. 241 del 1990 e ordina il ripristino di opere ritenute abusive: trasformazione di un androne in magazzino e realizzazione di un magazzino, un wc e un locale caldaia sull’area del cortile. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Lombardia, che con ordinanza n. 499 del 2024 sospende in via cautelare il solo ordine di ripristino. Seguono motivi aggiunti e la decisione sul ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal regolamento edilizio del Comune di Milano del 1921, il cui art. 1 imponeva il nulla osta non solo per le nuove costruzioni ma anche per modificazioni di fabbricati esistenti e varianti a opere assentite. La tesi del ricorrente, secondo cui modifiche interne e mutamenti di destinazione erano liberi, è respinta: l’art. 29 dello stesso regolamento esigeva l’esecuzione pienamente conforme al progetto.
Richiamata la Corte cost. n. 217 del 2022, che ha riconosciuto la legittimità della potestà regolamentare comunale ante 1942, il Tribunale compara il progetto assentito con il nulla osta del 1933 e lo stato di fatto dichiarato nella SCIA. Emerge che magazzino, wc e locale caldaia occupano spazi destinati a cortile: si tratta di opere abusive.
Quanto alla DIA del 2006 e al condono del 2022, la Corte applica l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 nel testo anteriore al d.l. n. 69 del 2024. La congiunzione “e” impone la verifica congiunta di titolo di costruzione e ultimo titolo: le dichiarazioni del progettista non legittimano lo stato di fatto. Il nuovo testo, che ammette la rilevanza esclusiva dell’ultimo titolo, non si applica all’atto impugnato né, in ogni caso, ricorre l’attestazione esplicita di regolarità dei titoli pregressi, come chiarito dal TAR Lombardia Milano, Sez. IV, n. 227 del 2025.
Le censure sull’avviso di avvio del procedimento e sull’istruttoria sono infondate. L’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 rende irrilevante il vizio procedimentale, poiché il Comune non avrebbe potuto adottare un diverso contenuto. La celerità del procedimento non integra di per sé difetto istruttorio, e non è dimostrato l’errore. La doglianza sulle ulteriori sanzioni è inammissibile per genericità e carenza di interesse attuale.
L’accertata presenza di interventi abusivi costituisce ragione autonoma e sufficiente a sorreggere l’inibitoria, rendendo superfluo l’esame dei motivi residui. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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