Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso per carabinieri (TAR Lazio n. 12560 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., deve provenire personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di mandato speciale, non essendo a tal fine sufficiente la procura ad litem, ancorché contenga la menzione della facoltà di rinunciare agli atti. La rinuncia sottoscritta dal solo difensore, in assenza di tale mandato, è irrituale e non può dar luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio. Tuttavia, la stessa dichiarazione, ove esprima la volontà della parte di non avere più interesse alla decisione, legittima il giudice a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
Un candidato partecipava alla procedura concorsuale per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale. L’Amministrazione della Difesa ne disponeva l’esclusione per la ritenuta carenza del requisito della “condotta incensurabile”, ai sensi dell’art. 635, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 66/2010 e della corrispondente previsione del bando. Avverso tale determinazione il candidato proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.
La Sezione, accogliendo l’istanza cautelare, ordinava all’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente. In esecuzione di tale provvedimento, l’Amministrazione annullava l’originaria esclusione ma, all’esito del riesame, determinava nuovamente l’esclusione del candidato dalla procedura. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, dichiarando di non avere più interesse alla definizione del giudizio e chiedendo la declaratoria di estinzione dello stesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, ha rilevato l’insussistenza dei presupposti individuati dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. per la declaratoria di estinzione del giudizio. In particolare, è emerso che la dichiarazione di rinuncia era stata sottoscritta esclusivamente dai difensori della parte ricorrente e che la procura ad litem depositata in atti non poteva integrare gli estremi del mandato speciale, richiesto ad substantiam dalla norma processuale.
La giurisprudenza richiamata dal Collegio è consolidata nel senso che non possa qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem, nonostante la stessa faccia menzione della facoltà di rinunciare agli atti. Tale carenza formale impedisce pertanto che la rinuncia possa produrre l’effetto estintivo del giudizio previsto dall’art. 84, comma 1, c.p.a.
Nondimeno, il Collegio ha ritenuto di dover attribuire rilievo alla volontà espressa dalla parte, attraverso i propri difensori, di non coltivare ulteriormente il giudizio. Tale manifestazione di volontà, sebbene non idonea a integrare una valida rinuncia agli atti, è stata qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, assumendo rilievo ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
In applicazione del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia.
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Nota della Redazione
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