Tariffe sociali comunali: piena conoscenza e irricevibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 2765 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la piena conoscenza dell’atto lesivo si perfeziona quando l’interessato ne individua l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e l’effetto pregiudizievole, non essendo necessaria la conoscenza integrale di tutti gli elementi. Gli atti generali di determinazione delle tariffe dei servizi sociali, una volta comunicati nei criteri essenziali e nell’allegato tariffario, assumono natura di atti direttamente lesivi e devono essere impugnati nel termine decadenziale. Dall’irricevibilità del gravame contro gli atti presupposti deriva l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnativa dell’atto meramente applicativo. La domanda di accertamento è ammissibile solo in via residuale, quando manchino strumenti giurisdizionali tipizzati idonei a tutelare l’interesse.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di un giovane adulto con disabilità che frequenta un centro socio-educativo, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune di Gallarate ha quantificato in € 2.188,34 la somma a carico dell’utente per l’anno 2024, nonché le delibere di Giunta che hanno approvato la manovra tariffaria e i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociali.
Il ricorso, notificato il 12 luglio 2024 e depositato il 26 luglio 2024, contestava la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, del d.P.C.M. n. 159/2013, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento della non debenza di alcuna somma. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività, ritenendola fondata. Il provvedimento del 20 maggio 2024 si configura come atto meramente attuativo dei criteri generali adottati con le delibere di Giunta, la cui ultima — relativa al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 — è stata pubblicata il 21 dicembre 2023.
Decisiva è la comunicazione del 27 dicembre 2023, con cui il Dirigente del Settore Servizi alla Persona ha reso noto il nuovo sistema tariffario, indicando gli estremi delle delibere, allegando lo stralcio recante i criteri di determinazione del contributo e precisando che per i disabili maggiorenni il calcolo sarebbe avvenuto sulla base dell’I.S.E.E. ristretto. Da tale nota i ricorrenti hanno tratto piena consapevolezza dell’onere maggiore, come confermato dalla presentazione del nuovo ISEE in data 8 marzo 2024.
Richiamando l’orientamento consolidato (Consiglio di Stato sez. IV, 24/04/2025, n. 3531), il Tribunale ribadisce che la piena conoscenza dell’atto si perfeziona con l’individuazione dell’autorità emanante, della data, del contenuto dispositivo e dell’effetto lesivo, senza necessità di conoscere ogni elemento. Il nuovo sistema tariffario è quindi atto direttamente lesivo, e non mero presupposto come sostenuto dai ricorrenti.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso avverso le delibere e i relativi allegati. Dall’irricevibilità del gravame contro gli atti presupposti deriva l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnativa contro il provvedimento applicativo del 20 maggio 2024.
Quanto alla domanda di accertamento, il Collegio richiama il principio di effettività della tutela (Consiglio di Stato sez. IV, 26/11/2024, n. 9488): l’azione è ammissibile solo dove manchino strumenti giurisdizionali tipizzati. Nel caso di specie lo strumento era l’azione di annullamento, esperibile nei termini di legge. La domanda di accertamento è pertanto inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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