Legittimo il criterio del segno reale ARERA sugli sbilanciamenti in controfase (TAR Lombardia n. 2704 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regolazione del dispacciamento elettrico, le valutazioni dell’ARERA sul criterio del segno reale costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo non sul piano estrinseco della motivazione, ma su quello interno dell’attendibilità tecnico-scientifica del criterio e della sua applicazione. Ne consegue che la scelta metodologica di ricostruire la posizione effettiva del sistema mediante il segno aggregato degli sbilanciamenti orari per macrozona non può essere censurata per difetto di motivazione, ma solo per inidoneità tecnica. Non è irragionevole la valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase al prezzo medio ponderato del MSD, trattandosi della soluzione più favorevole agli utenti del dispacciamento nell’ambito del sistema pay-as-bid. Il criterio condizionalistico è rispettato quando l’Autorità riconosce il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema.
Il Fatto
Una società operante nel dispacciamento elettrico ha impugnato la deliberazione ARERA n. 505/2022/E/EEL del 18 ottobre 2022, con cui l’Autorità, in ottemperanza a una pronuncia del Consiglio di Stato, ha adottato un provvedimento prescrittivo volto a rideterminare gli importi degli sbilanciamenti. La ricorrente ha censurato il metodo di individuazione del segno reale del sistema, il criterio di valorizzazione degli effetti degli sbilanciamenti in controfase e la mancata considerazione di fattori terzi incidenti sull’uplift.
Investito in origine dell’azione di nullità e, in via subordinata, di annullamento, il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di nullità e ha rimesso la controversia al TAR Lombardia, quale giudice competente per la cognizione. La ricorrente ha riassunto il ricorso avanti al Tribunale, che ha trattenuto la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente ha riproposto l’azione di nullità per violazione del giudicato ex art. 21-septies legge n. 241/1990. Il precedente del Consiglio di Stato aveva già rigettato quella domanda e disposto la sola riassunzione dell’azione di annullamento: la riproposizione si pone dunque in contrasto con il giudicato.
Nel merito, il Tribunale ha respinto i motivi sull’eccesso di potere. Quanto al criterio del segno reale, ha qualificato la scelta dell’Autorità come esercizio di discrezionalità tecnica. Il controllo giurisdizionale non opera più sul piano formale della motivazione, ma su quello della verifica diretta dell’attendibilità tecnico-scientifica delle operazioni compiute. Il difetto di motivazione non è quindi deducibile, salvo che non si contesti l’inidoneità tecnica del criterio.
Su quest’ultimo punto il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la legittimità del metodo del segno reale nella fase di rinnovo dei procedimenti prescrittivi. L’Autorità, intervenuta ora per allora, doveva adottare un criterio idoneo a cogliere la portata degli sbilanciamenti sull’uplift, a tutela degli utenti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), legge n. 481/1995. Il meccanismo, ha osservato il Tribunale, è stato configurato a vantaggio degli operatori.
Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato. Il prezzo medio ponderato del MSD non è irragionevole: esso rappresenta la valorizzazione più favorevole possibile degli sbilanciamenti in controfase delle unità non abilitate. Il prezzo marginale invocato dalla ricorrente sarebbe incoerente con il sistema pay-as-bid e scaricherebbe un onere ulteriore sui consumatori. Quanto al nesso di causalità, il giudicato aveva chiarito che le attivazioni di Terna per vincoli di sistema non sono imputabili agli sbilanciamenti degli utenti, mentre rilevano quelle per il bilanciamento.
Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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