Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spese (TAR Lombardia n. 2743 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato amministrativo, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notificazione del titolo e, una volta spirato senza alcun adempimento, legittima l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione debitrice. Il giudice assegna quindi un nuovo termine per l’esecuzione integrale e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando l’esiguità del debito e le difficoltà dell’adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio rendono la penalità di mora manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. La compensazione delle spese può essere disposta per la condotta processuale della parte ricorrente.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con una sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere a una docente il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, oltre alle spese processuali liquidate e distratte in favore del procuratore antistatario.
Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero, che ha ricevuto la notificazione il 10 aprile 2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, il procuratore ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo l’ordine di pagamento delle spese, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione all’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito dalla legge n. 30/1997. Ciò nonostante, l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano l’inadempimento. Dal canto suo, l’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito non risulta perciò contestato né nell’an né nel quantum.
Il ricorso va dunque accolto e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente va assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere ai pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato. La norma esclude le astreintes quando queste risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in rapporto alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti per giusti motivi, in considerazione della condotta processuale del ricorrente, che non aveva originariamente prodotto l’asseverazione, salvo il rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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