Concessione di suolo pubblico e onere di tempestiva impugnazione (TAR Lombardia n. 2664 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione di un titolo che consente la sottrazione di spazi ad uso pubblico, la piena conoscenza del provvedimento, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, si perfeziona con la percezione dell’irreversibile trasformazione dell’area, ovvero con la data di inizio dei lavori preordinati a tale trasformazione. Ove la parte ricorrente non contesti specificamente il materiale probatorio prodotto dalla controparte, i fatti allegati e non contestati assumono valore di prova piena ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. Ne consegue la irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine di decadenza di centoventi giorni.
Il Fatto
Il Comune di Bellagio, con deliberazione di Giunta, approvava uno schema di convenzione per la concessione perpetua d’uso di suolo pubblico a una società, per la formazione di quattro posti auto ad uso privato esclusivo e due posti ad uso pubblico, prospicienti un’unità immobiliare sulla piazza oggetto di lavori di ristrutturazione conclusi nel settembre 2020. La convenzione veniva sottoscritta nel settembre 2021.
Una diversa società, proprietaria di immobile sulla medesima piazza, impugnava il provvedimento, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e poi in sede giurisdizionale, deducendo l’illegittima sottrazione di spazi destinati ad uso pubblico. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 41 cod. proc. amm. e ricorda che, per gli atti non soggetti a notifica individuale, il termine decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, intesa come percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività.
Il Tribunale distingue poi le ipotesi in cui si contestino le modalità di esercizio dell’attività edilizia — rilevando il grado di avanzamento dei lavori — da quelle in cui si sostenga l’insussistenza dei presupposti per l’attività su una determinata area. In quest’ultimo caso, ricorrente nella specie, la piena conoscenza coincide con la data di inizio dei lavori di trasformazione dell’area.
Nel caso concreto, il provvedimento era stato pubblicato all’Albo pretorio per quindici giorni, fino al 2.9.2021, e il ricorso straordinario era stato notificato solo il 10.5.2022. La rappresentante legale della ricorrente, residente sulla piazza, aveva avuto piena conoscenza delle trasformazioni quanto meno dal 29.9.2021, come documentato dal materiale fotografico prodotto dalla controinteressata, non contestato specificamente.
Il Collegio richiama il principio per cui, nel processo amministrativo, i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova di cui all’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.: la non contestazione fa assurgere a prova piena quanto dedotto. La collocazione di stalli, cartelli e supporti in cemento depone per l’irreversibile trasformazione dell’uso della piazza, nota alla ricorrente fin dal settembre 2021.
Il ricorso, proposto oltre il termine di centoventi giorni, è pertanto dichiarato irricevibile. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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