Insindacabilita’ di un senatore: conflitto ammesso (Corte cost. ord. n. 140/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, contro il Senato della Repubblica. Si tratta soltanto di un primo filtro: la Corte non ha deciso chi ha ragione. Nell’ordinanza si legge che resta impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita’.
Il contesto. Davanti al Tribunale di Potenza pende un processo penale per diffamazione aggravata, riferito a dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva il 29 maggio 2022 da un componente del Senato. Con deliberazione del 7 maggio 2024 il Senato ha dichiarato che quelle dichiarazioni sono insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione. Quella norma stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Il contrasto. Il Tribunale sostiene che manchi il cosiddetto nesso funzionale tra le dichiarazioni rese fuori dalle sedi parlamentari e l’attivita’ parlamentare. Secondo il giudice quel nesso esiste soltanto quando c’e’ una sostanziale identita’ di contenuto tra l’atto parlamentare e la manifestazione esterna del pensiero. Il Tribunale afferma quindi che spetta all’autorita’ giudiziaria valutare se le dichiarazioni siano penalmente illecite e se operi il diritto di cronaca. Lamenta percio’ una lesione delle proprie attribuzioni, causata da un esercizio ritenuto illegittimo del potere di dichiarare l’insindacabilita’.
La ragione dell’ammissibilita’. In questa fase la Corte verifica solo due requisiti previsti dall’articolo 37 della legge n. 87 del 1953. Il primo riguarda i soggetti. La Corte ha riconosciuto la legittimazione del Tribunale, organo giurisdizionale in posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione e competente a dichiarare in via definitiva la volonta’ del potere cui appartiene. Ha riconosciuto anche la legittimazione del Senato, competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta’ sull’applicazione delle prerogative dell’articolo 68, primo comma. Il secondo requisito riguarda l’oggetto: esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla Corte.
Cosa accade adesso. L’ordinanza sara’ comunicata al Tribunale di Potenza. Il ricorso e l’ordinanza dovranno essere notificati al Senato, nella persona del suo Presidente, entro sessanta giorni dalla comunicazione, e poi depositati in cancelleria entro trenta giorni con la prova della notifica. Solo dopo questi passaggi il giudizio prosegue e la Corte potra’ decidere se la delibera di insindacabilita’ abbia leso o meno le attribuzioni del giudice. Fino ad allora la questione di fondo resta aperta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/140