Furto di energia e improcedibilità per mancanza di querela: illegittima la contestazione suppletiva dell’aggravante (Cass. pen. Sez. 5 n. 24787/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza che al pubblico ministero sia consentito, mediante contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., rendere il reato procedibile d’ufficio.
Il Fatto
Un imputata veniva condannata per il reato di furto di energia elettrica, commesso mediante alterazione del contatore. La persona offesa non proponeva querela nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), come previsto dall’art. 85 del medesimo decreto. All’udienza del 10 ottobre 2023, il pubblico ministero contestava suppletivamente l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio), rendendo il reato procedibile d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 624, comma 3, cod. pen. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Salerno ritenevano il reato procedibile d’ufficio e condannavano l’imputata.
Avverso la sentenza di appello, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della contestazione suppletiva dell’aggravante, effettuata dopo la scadenza del termine per la proposizione della querela, e la conseguente improcedibilità del reato per mancanza di querela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era improcedibile per mancanza di querela. La decisione si fonda sul principio affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 26 marzo 2026 (informazione provvisoria n. 6/2026), secondo cui, in tema di furto, decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza che al pubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione mediante la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
La Corte ha pertanto ritenuto priva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante, atteso che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela, senza attendere la contestazione dell’aggravante da parte del pubblico ministero in un momento successivo alla scadenza del termine.
Implicazioni Pratiche
- Termine per la querela nei fatti precedenti al 30 dicembre 2022: per i fatti di furto commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, la persona offesa dispone di tre mesi dalla data del 30 dicembre 2022 per proporre querela (art. 85 d.lgs. n. 150/2022); decorso tale termine senza querela, il reato è improcedibile e il giudice deve rilevarlo d’ufficio ex art. 129 c.p.p.
- Inammissibilità della contestazione suppletiva dell’aggravante ex art. 625, n. 7, c.p.p.: il pubblico ministero non può, dopo la scadenza del termine per la querela, contestare l’aggravante della destinazione a pubblico servizio per rendere il reato procedibile d’ufficio; la pronuncia delle Sezioni Unite del 26 marzo 2026 ha definitivamente chiarito che il giudice deve immediatamente rilevare la causa di non procedibilità.
- Natura valutativa dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen.: la circostanza che il bene sia destinato a pubblico servizio ha natura valutativa e non può ritenersi contestata in fatto, salvo che l’imputazione contenga l’indicazione di un allaccio diretto alla rete di distribuzione; in difetto, la contestazione deve essere espressa e tempestiva, non potendo essere suppletiva dopo la scadenza del termine per la querela.
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