Principi di diritto (Massima) La clausola contrattuale secondo cui gli ordini di investimento devono essere impartiti “di norma per iscritto” non introduce un requisito di forma scritta ad substantiam e non esclude la validità degli ordini verbali, anche telefonici. L’annotazione documentale dell’ordine non costituisce requisito di forma quando è prevista soltanto per agevolare la prova della richiesta di negoziazione. La parte che invoca la disciplina del consumatore deve allegare tempestivamente i fatti costitutivi di tale qualità e non può fondare l’onere di contestazione della controparte su un’allegazione formulata solo tardivamente. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata o mira a ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Il Fatto
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo a uno scoperto di conto corrente di € 720.415,18. Il Tribunale aveva revocato il decreto e respinto le ulteriori domande. In appello, la banca aveva ottenuto la condanna del cliente al pagamento di € 416.274,36, oltre accessori, sulla base della ricostruzione effettuata mediante consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte d’appello aveva individuato nella legge della Repubblica di San Marino la disciplina sostanziale applicabile ai rapporti, in base all’art. 4 della Convenzione di Roma del 1980 e al richiamo dell’art. 57 l. n. 218 del 1995. Aveva inoltre ritenuto provato il credito attraverso la complessiva documentazione bancaria e considerato non indispensabile la produzione degli ordini scritti di investimento, poiché le condizioni contrattuali consentivano anche ordini verbali. Aveva infine accertato che il soggetto che aveva eseguito le operazioni agiva quale procuratore speciale del cliente e non quale promotore finanziario della banca.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara anzitutto inammissibile la censura fondata sull’attività illecita svolta dal procuratore. Il ricorrente richiamava una precedente condanna penale e sosteneva l’invalidità delle operazioni compiute da un soggetto non autorizzato all’attività di promotore finanziario. Il motivo, tuttavia, non colpisce la ragione decisiva della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva infatti accertato che quel soggetto non aveva operato quale promotore, neppure apparente, della banca, ma come procuratore speciale del cliente, munito di mandato con rappresentanza per compiere operazioni in suo nome e per suo conto.
La Cassazione qualifica tale conclusione come accertamento di fatto non ripetibile nel giudizio di legittimità e, al tempo stesso, come autonoma ratio decidendi sufficiente a sostenere la decisione. Rileva inoltre il mancato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. quanto agli elementi necessari per invocare l’efficacia della sentenza penale ai sensi dell’art. 651 c.p.p.
È inammissibile anche la censura relativa al presunto esercizio abusivo dell’attività bancaria in Italia. Il ricorrente prospettava un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma non indicava adeguatamente la discussione processuale del fatto, la sua decisività e la sua tempestiva introduzione nel giudizio di merito. La doglianza finiva quindi per tradursi nella richiesta di una diversa valutazione del fatto già compiuta dalla Corte territoriale.
Particolare rilievo assume la questione della forma degli ordini di investimento. Il contratto quadro prevedeva che gli ordini fossero impartiti “di norma per iscritto”. Secondo la Cassazione, tale formulazione non equivale alla previsione secondo cui gli ordini debbano essere conferiti necessariamente in forma scritta. La clausola è quindi compatibile con la validità di ordini verbali e telefonici. La Corte richiama Cass. n. 18122/2020 e Cass. n. 14671/2019 e ribadisce che l’annotazione dell’operazione non costituisce un requisito formale ad substantiam, ma un adempimento funzionale ad agevolare la prova della richiesta di negoziazione.
Non può essere riesaminata in cassazione neppure la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio utilizzata per ricostruire il rapporto. La critica rivolta alle risultanze della c.t.u. tendeva infatti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità.
La Corte respinge poi la censura fondata sulla disciplina sammarinese relativa alla forma dei contratti bancari e alla necessità di una traccia documentale delle operazioni. La sentenza d’appello aveva già accertato che i contratti bancari conclusi tra le parti erano in forma scritta. Tale accertamento appartiene al giudizio di fatto e non può essere nuovamente svolto in cassazione. Inoltre, il ricorso non dimostrava che la specifica questione relativa alla traccia documentale delle singole operazioni fosse stata tempestivamente sottoposta al giudice di merito.
L’ultimo motivo riguarda la qualità di consumatore e la conseguente individuazione della legge applicabile. Il ricorrente sosteneva che spettasse alla banca dimostrare l’assenza di tale qualità e che dovesse pertanto applicarsi la legge italiana. La Cassazione dichiara la censura inammissibile perché non viene indicato il contenuto delle difese dalle quali dovrebbe desumersi una mancata contestazione della banca e, soprattutto, non viene dimostrata la tempestiva allegazione della qualità di consumatore. Dal ricorso risultava che il rapporto di consumo era stato prospettato soltanto in comparsa conclusionale.
La censura, inoltre, non affrontava entrambe le autonome ragioni poste dalla Corte d’appello a fondamento dell’esclusione dell’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980: la mancata prova della qualità di consumatore e l’applicazione dell’eccezione relativa ai servizi da fornire esclusivamente in un Paese diverso da quello della residenza abituale del consumatore. L’omessa contestazione di tali rationes rende il motivo inammissibile.
La clausola “di norma per iscritto” non rende necessaria la forma scritta degli ordini di investimento.
Gli accertamenti sulla veste concretamente assunta dal procuratore del cliente costituiscono valutazioni di fatto non rinnovabili in cassazione.
La qualità di consumatore deve essere allegata tempestivamente quando costituisce il presupposto della disciplina invocata.
Il ricorso che non censura le autonome rationes della decisione impugnata è inammissibile.
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