Principi di diritto (Massima) Il sindacato di legittimità non si estende alla valutazione delle risultanze probatorie né alla scelta, da parte del giudice di merito, di una tesi ricostruttiva rispetto ad un’altra, purché la motivazione sia coerente e logicamente sostenibile. La violazione dell’art. 116 c.p.c. non è configurabile per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggior credito ad alcuni testimoni piuttosto che ad altri. A seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile esclusivamente per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, restando escluso il controllo sulla sufficienza e sulla plausibilità della motivazione, salvo le ipotesi di motivazione assente, apparente o contraddittoria.
Il Fatto
Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in nero alle dipendenze della società, per il periodo antecedente alla data di assunzione formale, chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate. Il Tribunale di Castrovillari aveva rigettato la domanda, ritenendo che il lavoratore avesse prestato attività per una diversa impresa, facente capo al medesimo amministratore della società convenuta. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece accolto la domanda, valorizzando le deposizioni testimoniali e ritenendo provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società appellata. Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, lamentando, con il primo, la violazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c., 2094 c.c., 100 c.p.c.) e, con il secondo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in entrambi i motivi proposti. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva mescolato censure eterogenee, afferenti a diversi parametri del giudizio di legittimità (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.), sollecitando, nella sostanza, una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito il principio secondo cui è inammissibile la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, attribuendo inammissibilmente alla Corte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente. Inoltre, la Corte ha chiarito che la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi di errata allocazione dell’onere della prova, non quando, come nella specie, il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento delle prove pervenendo a un risultato sfavorevole per la parte onerata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato i principi consolidati delle Sezioni Unite (sent. n. 8053 del 2014) in tema di sindacato sulla motivazione, secondo cui il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di denunciare esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti, restando escluso il controllo sulla sufficienza e sulla plausibilità della motivazione, salve le ipotesi di motivazione assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o perplessa. La Corte ha evidenziato che la ricorrente non ha indicato alcun fatto storico decisivo omesso, limitandosi a dolersi di una pretesa insufficienza della motivazione e a prospettare una diversa valutazione del compendio probatorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità. La motivazione della Corte territoriale, lungi dall’essere apparente o incomprensibile, ha esposto in modo coerente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili i testi del lavoratore e inattendibili quelli della società, fondando la propria decisione su un percorso argomentativo logicamente sostenibile.
La Corte di cassazione ha inoltre rigettato la censura relativa alla mancata pronuncia sulle eccezioni preliminari, rilevando che il giudice di appello, accogliendo la domanda, ha implicitamente ma necessariamente rigettato le eccezioni difensive della società, non sussistendo, pertanto, il vizio di omessa pronuncia. Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e, constatata la manifesta infondatezza dell’impugnazione, ha applicato la sanzione di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo che la parte, nonostante una proposta di definizione anticipata che aveva evidenziato i profili di inammissibilità, avesse insistito nella trattazione del ricorso senza addurre argomenti idonei a confutare la prospettazione del Consigliere delegato.