Titolo di studio per collaboratore scolastico e durata triennale del percorso (Cass. civ. Sez. L n. 24191 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 5, lett. G, del DM n. 50/2021 richiede, per l’accesso alle graduatorie di collaboratore scolastico, il possesso di attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle regioni. Il requisito non è soddisfatto dal possesso cumulativo di un attestato di qualifica professionale biennale e di un successivo attestato di specializzazione annuale. Il percorso formativo previsto dalla legge n. 174 del 2005 per l’abilitazione all’esercizio della professione di acconciatore è distinto e non equipollente a quello richiesto dall’ordinamento scolastico.
Il Fatto
Il ricorrente, inserito nelle graduatorie di collaboratore scolastico, era stato escluso dal dirigente scolastico perché i titoli posseduti – attestato di qualifica professionale di acconciatore di durata biennale e attestato di specializzazione professionale di durata annuale, conseguiti presso ente formativo accreditato – non soddisfacevano i requisiti di cui all’art. 2, comma 5, lett. G, del DM n. 50/2021. Il Tribunale aveva accolto la domanda di reinserimento in graduatoria, di ripristino del rapporto e di attribuzione del punteggio, ritenendo che i due titoli, sommati, integrassero il triennio richiesto. La Corte d’appello di Milano, in riforma, ha rigettato le domande, affermando che la disposizione ministeriale impone un percorso omogeneamente triennale e che il corso annuale di specializzazione, prevalentemente pratico, non è utile a integrare la fattispecie. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 2 del DM n. 50/2021 e delle norme sulla formazione professionale, censurando l’interpretazione della corte territoriale sia sotto il profilo letterale sia sotto quello teleologico. Il motivo è infondato. L’art. 2, comma 5, lett. G, del DM n. 50/2021 è chiaro nel consentire l’accesso ai soli soggetti in possesso di un titolo di formazione professionale di durata triennale. Il dato letterale trova conferma negli altri titoli previsti dalla stessa disposizione, tutti di durata almeno triennale. La legge n. 174 del 2005, che disciplina la professione di acconciatore, distingue nettamente il corso di qualificazione biennale dal successivo corso di specializzazione, autonomo e distinto, tanto da poter essere sostituito da un periodo di inserimento lavorativo. Gli argomenti del ricorrente, fondati sulla finalità della formazione professionale e sulla competenza regionale, poggiano su un’indebita sovrapposizione tra i requisiti per l’esercizio della professione e quelli per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche, regolati unicamente dall’ordinamento scolastico.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale abbia negato valore di prova legale alla certificazione regionale che richiamava la disposizione ministeriale. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 2700 c.c. l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non ha fede privilegiata quanto alle valutazioni giuridiche in esso contenute. Il giudizio sulla valutabilità congiunta dei due attestati ai fini delle graduatorie scolastiche non è quindi vincolato dalla certificazione regionale.
Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’attestazione regionale secondo cui i due certificati integravano un unico attestato triennale. Il motivo è inammissibile perché il certificato è stato esaminato e il fatto difetta di decisività alla luce di quanto già rilevato in ordine alla portata della certificazione. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
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