Maggiorazione R.I.A.: non spetta al personale del comparto Regioni ed enti locali (Cass. civ. Sez. L n. 24218 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità introdotta dal d.P.R. n. 44 del 1990 riguarda esclusivamente il personale del comparto Ministeri e non è applicabile ai dipendenti del comparto Regioni ed enti locali. Per questi ultimi l’art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 dispone un incremento unico e definitivo della retribuzione di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1989, riferito al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988: da quella data nessuno scatto è previsto. Il d.P.R. n. 333 del 1990 e la legge regionale di recepimento non contengono clausole di salvaguardia che attribuiscano ulteriori somme, neppure a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione dell’accordo successivo. Sono perciò estranee alla fattispecie le previsioni dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e la norma interpretativa dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000. La parte totalmente vittoriosa in appello, in assenza di una propria eccezione espressamente disattesa, non ha interesse a impugnare.
Il Fatto
Un dipendente regionale, immesso in ruolo nel 1990 dopo il servizio prestato presso un commissariato per la ricostruzione, ha agito per il riconoscimento di rivalutazione monetaria, differenze di qualifica, interessi e salario individuale di anzianità. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando l’ente al pagamento di una somma ridotta.
Il lavoratore ha proposto appello sul solo capo relativo al salario individuale di anzianità, calcolato per scatti biennali dal maggio 1990 al maggio 2000 e non esaminato in primo grado. La Corte territoriale ha accolto il gravame: l’emolumento risultava maturato alla data di immissione in ruolo e non corrisposto per effetto del congelamento. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
Respinte le eccezioni preliminari sulla procura speciale — generata come documento informatico, firmata digitalmente dal conferente e dal difensore, con attestazione di conformità del ricorso estesa alla procura allegata in calce (Cass., Sez. Un., n. 2077/2024) e successivo deposito con efficacia sanante (Cass., Sez. Un., n. 8312/2019) — la Corte esamina per pregiudizialità il ricorso incidentale.
I due motivi incidentali sono inammissibili per ragione assorbente: la parte vittoriosa in secondo grado, in difetto di una propria eccezione espressamente disattesa dal giudice d’appello, non ha interesse all’impugnazione. Le questioni ritenute assorbite potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio (Cass. n. 22095/2017; Cass. n. 33441/2025).
I tre motivi principali sono fondati. La pronuncia impugnata non è in linea con Cass. n. 5513 del 2025 e n. 26293 del 2025, richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: la maggiorazione R.I.A. è istituto previsto per il solo comparto Ministeri dal d.P.R. n. 44 del 1990, il cui art. 9, comma 4, la riconosce a chi al 1° gennaio 1990 avesse maturato almeno un quinquennio di servizio effettivo. Al personale regionale non si applica.
Il quadro normativo del comparto Regioni segue una logica diversa. L’art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 prevede, dal 1° gennaio 1989, un incremento della retribuzione individuale di anzianità riferito al servizio prestato nel biennio 1987-1988, con riassorbimento delle anticipazioni già corrisposte al medesimo titolo. Si tratta di un incremento ultimo e definitivo, pari alla somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità. Da quella data nessuno scatto è contemplato.
Decisiva è poi l’assenza di clausole di salvaguardia. A differenza dei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle relative leggi regionali di recepimento, né il d.P.R. n. 333 del 1990 né la legge regionale che lo ha recepito attribuiscono il diritto a ulteriori somme, neppure a titolo di acconto, per il caso di mancata approvazione dell’accordo successivo. Cade così il presupposto su cui la Corte territoriale aveva fondato il diritto all’incremento fino al 31 dicembre 1990.
Ne discende l’irrilevanza dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, poi dichiarato incostituzionale: quelle disposizioni, come le pronunce del giudice delle leggi richiamate in appello, attengono al termine del 31 dicembre 1990 stabilito per la maturazione delle anzianità rilevanti ai fini della maggiorazione nel comparto Ministeri. Ricorso incidentale dichiarato inammissibile, ricorso principale accolto nei termini di motivazione, sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
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