Illegittimità del licenziamento per cumulo di sanzioni senza nuova contestazione (Cass. civ. n. 14060/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento disciplinare è illegittimo quando viene intimato senza una preventiva e specifica contestazione dell’addebito, a seguito del cumulo di sanzioni disciplinari già irrogate per fatti precedenti, poiché l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori impone che la contestazione sia preventiva rispetto all’irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare, compreso il licenziamento.
La violazione del diritto di difesa del lavoratore, che non abbia avuto la possibilità di contraddire specificamente sull’addebito che fonda il recesso, rende il licenziamento illegittimo e lo equipara, quanto agli effetti, all’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015.
La previsione contrattuale collettiva che consente il licenziamento per il superamento di una soglia di giorni di sospensione disciplinare non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di contestare specificamente l’addebito al lavoratore, dovendo egli essere messo in condizione di difendersi anche sull’effetto espulsivo del cumulo.
Il Fatto
Il lavoratore fu sottoposto a tre distinte contestazioni disciplinari per presunta insubordinazione, rispettivamente del 28 dicembre 2022, del 6 febbraio 2023 e dell’8 febbraio 2023. Con un unico provvedimento del 4 aprile 2023, la società datrice di lavoro irrogò le sanzioni della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 24 giorni in relazione ai tre episodi contestati e, contestualmente, intimò il licenziamento con preavviso, senza alcuna previa contestazione specifica dell’addebito espulsivo.
La Corte d’Appello di Messina confermò la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro avesse violato il diritto del dipendente al contraddittorio, non avendo garantito una preventiva contestazione dell’addebito relativo al licenziamento stesso. La società propose ricorso per cassazione, deducendo che il licenziamento era giustificato dal superamento della soglia di 20 giorni di sospensione prevista dal CCNL di categoria, senza necessità di ulteriore contestazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. La Corte osserva che il licenziamento è stato dichiarato illegittimo non per una errata interpretazione della clausola contrattuale collettiva, ma per la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che impone la preventiva contestazione dell’addebito disciplinare. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il datore di lavoro non poteva cumulare le tre sanzioni disciplinari già irrogate e, su tale base, intimare il licenziamento senza una nuova e specifica contestazione che consentisse al lavoratore di difendersi sull’effetto espulsivo del cumulo. Il lavoratore è stato così privato della possibilità di contraddire specificamente sul fatto che avrebbe determinato il recesso, con conseguente illegittimità del licenziamento, equiparata, quanto agli effetti, all’ipotesi di insussistenza del fatto contestato ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 (tutela reintegratoria).
Quanto al secondo motivo, con cui la società deduceva che il licenziamento era stato intimato anche per altri gravi inadempimenti (abbandono del posto di lavoro, disordini nell’organizzazione, insubordinazione grave e continuata) già oggetto delle precedenti contestazioni, la Cassazione lo dichiara inammissibile. La Corte rileva che tale questione non risulta specificamente affrontata nella sentenza impugnata e che la società avrebbe dovuto indicare come la stessa era stata introdotta in primo grado, come era stata risolta e come era stata devoluta in appello, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità (Cass., Sez. U., n. 2399/2014). Inoltre, la doglianza si traduce in una diversa interpretazione degli atti della procedura disciplinare, che appartiene alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 13667/2018). Il ricorso è quindi respinto, con condanna della società al pagamento delle spese processuali in favore del lavoratore e dell’INPS.
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