Non configura ingiuria grave l’aborto unilateralmente deciso (Cass. civ. n. 14567/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 del codice civile.
Il principio di non contestazione, desumibile dagli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., impone al convenuto di contestare specificamente nella comparsa di risposta i fatti principali posti a base della domanda; la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., essendo destinata solo all’articolazione delle prove contrarie, non può essere utilizzata per muovere contestazioni specifiche a fatti già tempestivamente allegati dall’attore.
L’errata applicazione del principio di non contestazione, che esonera l’attore dall’onere di provare i fatti costitutivi, integra violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e comporta l’inversione dell’onere probatorio.
Il Fatto
Un uomo chiese al Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo, la revocazione per ingiuria grave di due donazioni immobiliari effettuate nel 2009 in favore della convivente, per consolidare il legame affettivo. L’attore deduceva che la donna, dopo aver appreso della gravidanza, avesse deciso di interromperla senza coinvolgerlo, malgrado il suo forte desiderio di paternità, a seguito del suo rifiuto di consentirle la gestione del conto corrente. La convenuta contestava e affermava che l’attore, venuto a conoscenza della gravidanza, l’aveva spinta ad abortire.
Il Tribunale accolse la domanda di revocazione per ingiuria grave. La Corte d’Appello di Bologna rigettò l’appello della donataria, ritenendo che le contraddizioni negli scritti difensivi della convenuta si risolvessero nell’assenza di specifica contestazione delle allegazioni attoree, e che la determinazione di interrompere la gravidanza senza coinvolgere il compagno, nonostante il suo desiderio di paternità, fosse espressione di mancanza di riconoscenza e malanimo, qualificabile come ingiuria grave. La donataria propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i motivi primo, terzo, quarto e quinto, dichiarando assorbito il secondo. La Corte rileva, innanzitutto, l’errata applicazione del principio di non contestazione da parte dei giudici di merito. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto che la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata dalla convenuta per l’articolazione delle prove contrarie, potesse valere come contestazione tardiva o come ammissione dei fatti attorei, esonerando l’attore dall’onere di provare le circostanze di fatto nelle quali era maturata la determinazione unilaterale della donna di interrompere la gravidanza e le sue motivazioni ritorsive. La Cassazione chiarisce che la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. non può influire sul thema decidendum, essendo destinata solo all’articolazione delle prove contrarie; le contestazioni specifiche ai fatti principali devono essere formulate nella comparsa di risposta. La contraddizione tra le tesi difensive della comparsa di risposta e della memoria non può quindi esonerare l’attore dall’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., né integrare una non contestazione.
La Corte si sofferma sulla questione di diritto centrale: se la decisione della donna di interrompere la gravidanza senza informare il compagno possa integrare l’ingiuria grave ex art. 801 c.c. La Corte esclude che tale comportamento, di per sé e in assenza di ulteriori specifiche circostanze idonee a dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della sua dignità, sia sufficiente a integrare l’ingiuria grave. La Corte richiama la legge n. 194 del 1978 (artt. 4 e 5), che attribuisce alla gestante la decisione di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni, senza richiedere il consenso del padre, e la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 108/1981 e n. 389/1988) che ha ritenuto tali previsioni non lesive dei principi costituzionali. L’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge, se non accompagnato da modalità disdicevoli o da circostanze di fatto significative di particolare disprezzo verso il donante, non esprime, da solo, quella profonda e radicata avversione che la giurisprudenza richiede per la revoca per ingratitudine. La sentenza impugnata, basandosi su assunti indimostrati e sul solo fatto dell’aborto unilateralmente deciso, non ha quindi correttamente applicato i presupposti dell’art. 801 c.c. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, con l’enunciazione del principio di diritto e l’oscuramento dei riferimenti personali.
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