Decorrenza della revoca dell’assegno di mantenimento dalla domanda (Cass. civ. n. 14864/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo e il corrispondente obbligo a versarlo conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica dei provvedimenti, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno; la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Il principio generale secondo cui le modifiche dell’assegno di mantenimento hanno effetto dalla domanda non impedisce che, qualora nel corso del procedimento si accerti essere intervenuta una modifica dei presupposti di fatto dell’obbligo o della sua quantificazione, la modifica o la revoca possano avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione.
La convivenza more uxorio, quale causa di revoca dell’assegno di mantenimento, se accertata con sentenza passata in giudicato, giustifica la revoca, ma la decorrenza della stessa deve essere fissata dalla data della domanda, salvo che non risulti provato un mutamento della situazione nel corso del giudizio che giustifichi una decorrenza differenziata.
Il Fatto
Con sentenza di separazione del 22 ottobre 2018, il Tribunale di Termini Imerese pose a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 65 del 2020, ridusse il contributo per i figli, e tale pronuncia passò in giudicato. Nel 2021, il marito chiese la revoca dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie e la riduzione del contributo per i figli, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche e l’instaurazione di una stabile convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge.
Il Tribunale respinse il ricorso, e la Corte d’Appello di Palermo, in primo grado di reclamo, ridusse il contributo per i figli ma respinse la domanda di revoca dell’assegno, ritenendo non provata la convivenza. La Cassazione, con ordinanza n. 486 del 2024, cassò il decreto, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la prova della convivenza more uxorio per la diversa finalità del giudizio penale da cui provenivano le risultanze. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Palermo, con decreto del 21 luglio 2025, revocò l’assegno di mantenimento con decorrenza dalla data della decisione. Il marito propose ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di retroattività della revoca alla data della domanda.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due motivi (sulle spese). La Corte richiama il consolidato principio di legittimità (Cass. n. 147/1994; n. 4011/1999; n. 4558/2000; n. 14886/2002; n. 17199/2013; n. 2960/2017) secondo cui l’assegno di mantenimento e la sua revisione decorrono dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. La Corte precisa che la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, essendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, poiché ciò che conta è la data della domanda (Cass. n. 28/2008; Cass. n. 16173/2015; Cass. n. 5170/2024).
La Corte richiama l’eccezione a tale principio, affermata da Cass. n. 17199/2013, secondo cui non è impedito che il quantum dell’assegno possa essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto la revoca dell’assegno nell’ottobre 2021, deducendo la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, che è stata accertata in ragione della testimonianza resa dal figlio minore, la quale ha confermato la convivenza tra sé, la madre e il nuovo compagno di questa dal 2019. La Corte d’Appello, nel revocare l’assegno, non ha giustificato la decorrenza dalla data della decisione, anziché dalla data della domanda, non essendo emersi elementi idonei a fondare una diversa decorrenza. La Cassazione, pertanto, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, affinché provveda a determinare la decorrenza della revoca dell’assegno di mantenimento in conformità al principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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