La macellazione extra-stabilimento è reato salvo esenzioni regolamentari (Cass. pen., Sez. III, n. 31895/2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 6 d.lgs. n. 193/2007 la macellazione di animali, ivi inclusi gli ovini, effettuata al di fuori degli stabilimenti o dei locali individuati dal Regolamento CE n. 853/2004. Le ipotesi di esenzione previste dall’art. 1, comma 3, del medesimo Regolamento hanno carattere tassativo e non sono applicabili in via analogica alla macellazione clandestina. La corretta interpretazione di una legge diversa da quella penale, ai sensi dell’art. 47, terzo comma, cod. pen., non ricorre quando l’agente omette di conoscere la norma incriminatrice, atteso che l’ignoranza della legge penale è inescusabile. La profonda offensività del fatto, valutata in relazione alla tutela della salute pubblica, legittima il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 giugno 2025, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all’art. 6 d.lgs. n. 193/2007. Gli stessi erano stati sorpresi il 2 giugno 2020 mentre macellavano un montone in un boschetto di Agrigento, in un luogo diverso dagli stabilimenti o dai locali previsti dal Regolamento CE n. 853/2004.
Avverso la sentenza di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’art. 47, terzo comma, cod. pen., la non ricorrenza delle cause di esenzione del Regolamento comunitario, il diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna, nonché l’intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati, valorizzando la pacificità del fatto storico e la sua corretta qualificazione giuridica, in conformità al precedente di Sez. 3, n. 9151 del 2021. In relazione al primo motivo, la Corte ha escluso la ricorrenza dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 47, terzo comma, cod. pen. Gli imputati, infatti, non avevano mal interpretato una norma extrapenale, ma avevano semplicemente ignorato la norma incriminatrice dell’art. 6 d.lgs. n. 193/2007. La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo di macellazione in stabilimenti appositi riguarda anche gli ovini e che l’autoconsumo è subordinato a stringenti limiti e alla previa comunicazione all’autorità competente, come previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 27/2021 e, in precedenza, dal R.D. n. 3298/1928.
Quanto al secondo motivo, la S.C. ha evidenziato che le esenzioni di cui all’art. 1, comma 3, del Regolamento CE n. 853/2004 hanno carattere tassativo e che la macellazione in un boschetto non rientra in alcuna delle ipotesi elencate, non potendo essere assimilata alla produzione primaria per uso domestico. Tale conclusione è stata supportata dal precedente di Sez. 3, n. 30428 del 2022.
I restanti motivi sono stati dichiarati inconsistenti, in quanto la Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della sua offensività per la salute pubblica, nonché l’intensità del dolo per la non menzione. Infine, la Corte ha escluso l’intervenuta prescrizione, fissando il termine di improcedibilità al 14 dicembre 2026.
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