Inammissibile la confisca del veicolo dopo l’estinzione del reato per messa alla prova (Cass. pen. n. 9510 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca del veicolo disposta dal giudice nell’ambito della declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è illegittima. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della confisca in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per positivo esito della messa alla prova. La competenza a pronunciarsi sulla sanzione accessoria spetta, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada, al Prefetto, che in tali ipotesi deve disporre la restituzione del veicolo all’avente diritto.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, per essere il reato estinto per positivo esito della messa alla prova.
Con la medesima sentenza, il giudice disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e, contestualmente, disponeva la confisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato. Avverso tale statuizione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura incentrati sull’illegittimità della confisca disposta dall’autorità giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso, con valenza assorbente del secondo motivo. Tale doglianza censura la violazione degli artt. 168-bis e 168-ter cod. pen. e 186 e 224-ter cod. strada, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2020.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
La confisca del veicolo risulta, pertanto, disposta in palese violazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La competenza a decidere sulla sanzione accessoria, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada, spetta esclusivamente al Prefetto, non certo al giudice dell’esecuzione.
La Corte afferma quindi il principio secondo cui, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, non può più essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca, che il Collegio elimina direttamente ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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