Art. 535 c.c. Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.
È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave.
Funzione della norma e rapporto con l’art. 533 c.c.
L’art. 535 c.c. disciplina gli effetti restitutori nei rapporti tra erede vero e possessore dei beni ereditari. Opera come raccordo tra l’accoglimento della petizione di eredità e l’applicazione, adattata al contesto successorio, delle regole generali sul possesso in tema di frutti, spese, miglioramenti e addizioni. L’art. 533 c.c. resta il presupposto dell’azione recuperatoria; l’art. 535 c.c. ne governa le conseguenze economiche e reali verso il possessore convenuto.
Chi è “possessore di beni ereditari”
Per possessore di beni ereditari rileva tanto chi possiede a titolo di erede quanto chi possiede senza titolo, purché sia il soggetto nei cui confronti si pongono i problemi di restituzione del bene o dei suoi accessori. La giurisprudenza valorizza il possesso materiale e la disponibilità di fatto del cespite, più che la sola qualità formale di chiamato o accettante, ai fini della condanna restitutoria e della restituzione dei frutti.
La distinzione con l’erede apparente (art. 534 c.c.)
Va tenuta distinta, sul piano sistematico, la figura del possessore di cui all’art. 535 c.c. da quella dell’erede apparente protettiva per il terzo avente causa di cui all’art. 534 c.c. L’art. 535 c.c. guarda al rapporto interno tra erede vero e possessore o alienante, mentre l’art. 534 c.c. regola, solo se ne ricorrono i presupposti, la posizione del terzo acquirente. Quando invece l’alienante è un coerede reale e non un erede apparente, la vicenda non si assorbe nella tutela del terzo ex art. 534 c.c. e resta centrale il regime restitutorio verso il possessore-alienante (Trib. Salerno 950/2024).
La nozione di buona fede del possessore
La buona fede del possessore consiste nella convinzione erronea di essere erede al momento dell’acquisto del possesso. Si applica la presunzione di buona fede del possessore, con la conseguenza che la buona fede rileva se esiste all’origine del possesso e non viene meno per il solo fatto che pendano controversie astrattamente incidenti sul titolo: occorre invece una manifestazione concreta della pretesa restitutoria dell’erede vero (Cass. 23111/2021).
«Il principio della presunzione di buona fede ha portata generale, non limitata all’istituto del possesso in relazione al quale è enunciato (Cass. 8258/1997; n. 6648/2000); pertanto, poiché l’art. 535 c.c. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l’azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari — eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all’eredità il possessore di buona fede — non può pretendere da quest’ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall’art. 1148 c.c. (Cass. 5091/2010; n. 14917/2012; n. 21505/2019).» (Cass. 23111/2021)
La falsità del titolo non esclude, di per sé, la buona fede:
«È agevole osservare che la falsità del testamento, di per sé, non è in contraddizione con l’ipotesi dell’errore richiesto dall’art. 535 c.c. per fondare il possesso di buona fede di beni ereditari. In dottrina si chiarisce che, nel possesso di beni ereditari, la buona fede è fondata su un errore, non importa se di fatto o di diritto, per cui il soggetto, all’atto dell’impossessamento, crede di essere erede sulla base di un titolo, ancorché invalido o inefficace o addirittura falso o inesistente.» (Cass. 23111/2021)
Quando si perde la buona fede
La perdita della buona fede si collega alla conoscenza o conoscibilità qualificata del difetto di titolo, e in particolare alla proposizione della domanda di petizione con contenuto effettivamente restitutorio. Non basta una lite solo dichiarativa o una generica contestazione dello status di erede.
La colpa grave che esclude la buona fede
La colpa grave viene trattata dalla giurisprudenza come errore non scusabile sulla qualità ereditaria. La mera falsità del titolo, ad esempio del testamento, non elimina automaticamente la buona fede del possessore, ma rileva se accompagnata da elementi che rendano l’errore inescusabile, come la consapevolezza della falsità o circostanze oggettive tali da imporre verifiche doverose. Assumono rilievo, come indici di conoscibilità, le trascrizioni, le contestazioni formali, gli atti giudiziali e gli altri elementi esteriori idonei a far dubitare seriamente della qualità di erede del possessore (Cass. 23111/2021).
Il possessore che ha alienato il bene
Se il possessore in buona fede ha alienato, anch’egli in buona fede, un bene dell’eredità, non risponde della restituzione del bene, ma è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto dal terzo acquirente, l’erede subentra direttamente nel diritto di conseguirlo.
I frutti
Il rinvio dell’art. 535 c.c. alle norme sul possesso comporta l’applicazione della distinzione tra possessore di buona e di mala fede: il possessore di buona fede risponde nei limiti più favorevoli fissati dal regime possessorio, quello di mala fede risponde in misura più ampia. In tema di beni ereditari, quando il possessore è in buona fede, la decorrenza dell’obbligo restitutorio dei frutti e degli accessori economici si collega alla domanda giudiziale restitutoria; il possesso di mala fede comporta invece un trattamento più gravoso.
Spese, miglioramenti e addizioni
Anche su questo terreno l’art. 535 c.c. rinvia integralmente alla disciplina possessoria, con adattamento successorio. Le spese necessarie restano collegate alla conservazione del bene ereditario. I miglioramenti danno luogo a indennità nei limiti del valore incrementale, secondo i criteri fissati dalle norme generali sul possesso. Le addizioni vanno trattate distinguendo la loro separabilità dal bene principale e l’eventuale danno che la separazione arrecherebbe alla cosa.
Casi pratici
Una persona possiede beni ereditari credendo, sulla base di un testamento poi dichiarato falso, di essere erede. Il vero erede, dopo aver ottenuto l’annullamento del testamento e vinto la petizione di eredità, non può pretendere il risarcimento del danno dal possessore: ha diritto solo ai frutti indebitamente percepiti, nei limiti dell’art. 1148 c.c.
Il possessore in buona fede vende un bene dell’eredità a un acquirente anch’egli in buona fede. Il vero erede può pretendere dal possessore solo il prezzo ricevuto o, se ancora dovuto dall’acquirente, subentrare nel relativo credito.
Un coerede reale, non un erede apparente, aliena un bene ereditario a un terzo. La posizione del terzo non è coperta dalla tutela dell’art. 534 c.c., riservata all’acquisto dall’erede apparente: resta centrale il regime restitutorio verso il coerede che ha alienato, secondo l’art. 535 c.c.
Il possessore riceve una domanda giudiziale con contenuto restitutorio esplicito, non una semplice contestazione dello status di erede. Da quel momento la sua buona fede viene meno, e i frutti percepiti successivamente seguono il regime più gravoso del possesso in mala fede.
Giurisprudenza
Cass. 23111/2021 è la pronuncia di riferimento sul possessore di beni ereditari: chiarisce che la presunzione di buona fede ha portata generale e che chi agisce con l’azione di petizione di eredità contro il possessore di buona fede può pretendere solo i frutti indebitamente percepiti nei limiti dell’art. 1148 c.c., non il risarcimento del danno — richiamando sul punto Cass. 5091/2010, Cass. 14917/2012 e Cass. 21505/2019. La stessa pronuncia precisa che la falsità del testamento non è, di per sé, incompatibile con la buona fede richiesta dall’art. 535 c.c., perché l’errore rilevante può basarsi anche su un titolo invalido, inefficace, falso o inesistente.
Trib. Salerno 950/2024 distingue la posizione del possessore-alienante che sia coerede reale da quella dell’erede apparente tutelato dall’art. 534 c.c., confermando che, fuori da quest’ultima ipotesi, resta applicabile il regime restitutorio ordinario dell’art. 535 c.c.
Errori frequenti
- Pretendere il risarcimento del danno dal possessore di buona fede. La pretesa dell’erede vero è limitata ai frutti indebitamente percepiti, nei limiti dell’art. 1148 c.c.
- Ritenere che la falsità del testamento escluda automaticamente la buona fede del possessore. La falsità del titolo non è, di per sé, incompatibile con l’errore che fonda la buona fede.
- Far cessare la buona fede per la sola pendenza di una lite dichiarativa. Serve una domanda con contenuto effettivamente restitutorio, non una generica contestazione dello status di erede.
- Confondere la posizione del possessore-alienante ex art. 535 c.c. con quella del terzo protetto ex art. 534 c.c. Quando l’alienante è un coerede reale e non un erede apparente, si applica il regime restitutorio ordinario, non la tutela del terzo acquirente.
- Trascurare gli indici di conoscibilità nella valutazione della colpa grave. Trascrizioni, contestazioni formali e atti giudiziali sono elementi rilevanti per escludere la buona fede.
Cosa fare
Per l’erede vero è decisivo individuare con precisione il momento in cui la buona fede del possessore è venuta meno — di regola la proposizione di una domanda con contenuto restitutorio concreto, non una mera contestazione — per calcolare correttamente i frutti dovuti.
Va verificato se il convenuto ha alienato il bene: in tal caso la pretesa dell’erede si limita al prezzo o corrispettivo ricevuto, o al subentro nel credito se ancora dovuto dal terzo acquirente.
Occorre distinguere se chi ha alienato il bene è un erede apparente, con conseguente tutela del terzo ex art. 534 c.c., oppure un coerede reale, nel qual caso resta applicabile il regime restitutorio ordinario dell’art. 535 c.c.
Per escludere la buona fede per colpa grave, vanno raccolti gli elementi che dimostrano la conoscibilità qualificata del difetto di titolo: trascrizioni, contestazioni formali, atti giudiziali e altre circostanze oggettive idonee a far dubitare seriamente della qualità di erede.
Per spese, miglioramenti e addizioni, vanno applicati i criteri generali del possesso: necessità della spesa per la conservazione del bene, incremento di valore per i miglioramenti, separabilità e danno alla cosa principale per le addizioni.
Nota della Redazione
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