Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge
Art. 540 c.c. — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
L’art. 540 c.c. svolge una funzione duplice, non riducibile alla sola dimensione economica. Da un lato garantisce al coniuge una quota del patrimonio ereditario in termini di valore patrimoniale puro, assicurandogli la partecipazione alla successione anche in presenza di un testamento a lui sfavorevole. Dall’altro appresta una tutela di carattere non patrimoniale, volta a preservare la continuità dell’ambiente di vita familiare attraverso il riconoscimento di diritti reali di godimento sull’immobile adibito a residenza familiare. Le due componenti — quella quantitativa della quota di riserva e quella qualitativa dei diritti di abitazione e uso — si integrano reciprocamente e vanno lette congiuntamente per comprendere la portata effettiva della protezione accordata dalla norma.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. Al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’art. 542 c.c. per il caso di concorso con i figli.
Secondo comma. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono in ogni caso riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano in primo luogo sulla porzione disponibile e, se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge e, per l’eventuale ulteriore eccedenza, sulla quota riservata ai figli.
Applicazione pratica
Natura giuridica dei diritti di abitazione e uso. La giurisprudenza di legittimità configura costantemente i diritti previsti dal secondo comma come un legato ex lege (un attribuzione patrimoniale che nasce direttamente dalla legge, senza bisogno di una disposizione testamentaria che la preveda), che si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione senza necessità di accettazione, in coerenza con il principio dell’art. 649 c.c. sull’acquisto ipso iure (per il solo effetto della legge, senza bisogno di un atto di accettazione) del legato. I diritti nascono quindi in capo al coniuge per titolo autonomo, indipendentemente dall’accettazione o dalla qualità di erede: il coniuge che continui a risiedere nella casa familiare dopo la morte del partner non esercita un potere di fatto sull’asse ereditario, ma gode di un proprio diritto reale di godimento già sorto al momento del decesso.
Il diritto di abitazione, disciplinato dall’art. 1022 c.c., attribuisce la facoltà di abitare la casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia; il diritto di uso, regolato dall’art. 1021 c.c., consente di servirsi della cosa e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti nella stessa misura. I due diritti operano congiuntamente nell’economia dell’art. 540 c.c.: il primo sull’immobile adibito a residenza familiare, il secondo sui mobili che ne fanno parte integrante. Sul piano divisionale, il coniuge superstite non diventa necessariamente proprietario della casa familiare, ma acquista un diritto reale di godimento a tempo determinato — per la propria vita — che grava sulla proprietà dei coeredi.
Presupposto oggettivo: la titolarità dell’immobile. Il diritto di abitazione presuppone che la casa familiare sia di proprietà esclusiva del defunto o in comunione tra questi e il coniuge superstite. Se l’immobile è in comunione con un terzo estraneo alla coppia, l’orientamento dominante esclude il diritto, perché altrimenti risulterebbe impossibile assicurare al coniuge il godimento pieno del bene. Un orientamento isolato, di matrice più risalente, ammette invece che il diritto operi comunque nei limiti della quota del defunto, con liquidazione in equivalente monetario quando l’immobile, per indivisibilità, venga assegnato per intero a un altro comproprietario.
Nozione di casa familiare e coniuge separato. Il diritto non richiede l’effettiva convivenza tra i coniugi al momento dell’apertura della successione: spetta anche al coniuge separato senza addebito, che la legge equipara quanto a diritti successori al coniuge non separato. Il punto critico è se, dopo la separazione, l’immobile lasciato dal coniuge separato conservi un collegamento con la pregressa destinazione familiare. Il diritto non sorge, o non è opponibile, solo se tale collegamento è cessato in modo definitivo e inequivoco — per esempio se l’immobile è stato abbandonato da entrambi i coniugi. Resta invece integro se il defunto ha continuato a viverci fino alla morte, conservandolo come proprio domicilio.
Meccanismo di calcolo. Operativamente occorre: (i) calcolare la disponibile sul relictum (il patrimonio lasciato dal defunto), ai sensi dell’art. 556 c.c.; (ii) determinare la quota di riserva del coniuge secondo l’art. 540, primo comma, e l’art. 542 c.c.; (iii) imputare il valore capitale dei diritti di abitazione e uso, in via prioritaria, sulla disponibile; (iv) se la disponibile non basta, imputare l’eccedenza sulla quota di riserva del coniuge; (v) solo se anche questa risulta incapiente, imputare il residuo sulla riserva dei figli o degli altri legittimari. I diritti, in quanto legato con dispensa dall’imputazione (art. 564, comma 2, c.c.), si sottraggono dal relictum ma non incidono sul patrimonio su cui si calcolano le quote di riserva: il coniuge, dopo averli prelevati, può ancora aspirare alla quota di legittima per intero sugli altri beni.
Rapporto con l’accettazione dell’eredità. Il coniuge, quando è chiamato anche a titolo di erede, si trova in una duplice posizione: chiamato all’eredità a titolo universale (per cui vale la regola dell’accettazione) e beneficiario del legato ex lege (che si acquista automaticamente). Le due posizioni sono indipendenti: il coniuge può rinunciare all’eredità e trattenere il legato, o viceversa. La permanenza nella casa familiare dopo l’apertura della successione non integra gli estremi del possesso di beni ereditari rilevante ai fini dell’art. 485 c.c., perché costituisce legittimo esercizio del diritto di abitazione acquisito per legge: non si applicano quindi gli effetti dell’accettazione presunta per mancato inventario nei tre mesi.
Equiparazione dell’unione civile. Per effetto della L. 20 maggio 2016, n. 76, la parte superstite dell’unione civile è equiparata al coniuge superstite tanto quanto alla quota di riserva quanto ai diritti di abitazione e uso, con applicazione integrale della disciplina dell’art. 540 c.c.
Rilievo esecutivo. Il diritto di abitazione è opponibile al creditore che abbia pignorato la quota o l’intera proprietà dell’immobile ereditario, anche senza trascrizione o con trascrizione successiva al pignoramento: gli effetti del pignoramento si contraggono automaticamente alla sola nuda proprietà.
Giurisprudenza
Natura del legato ex lege e acquisto automatico
Problema: se i diritti di abitazione e uso del coniuge superstite richiedano accettazione, come la generalità dell’acquisto ereditario, o sorgano indipendentemente da essa.
Principio: secondo Cass. 4008/2023 e Trib. Milano 1983/2025, i diritti si costituiscono automaticamente in capo al coniuge all’apertura della successione, anche nella successione testamentaria (Cass. 15667/2019; Cass. 4329/2000; v. altresì, in materia di successione intestata, Cass. SS.UU. 4847/2013).
«In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all’art. 540, co. 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell’art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l’art. 540, co. 1, e l’art. 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge […]. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari» (Cass. 9651/2013; Cass. 26741/2017).
«Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall’art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione, anche nella successione testamentaria […]. L’acquisto dei diritti a beneficio del coniuge si realizza così sempre e invariabilmente, qualunque sia il valore dei diritti sulla casa familiare e qualunque sia il valore delle altre cose comprese nell’asse, perché altrimenti la finalità della norma cogente (consentire al coniuge di conservare l’abituale habitat) rimarrebbe frustrata. È stato esattamente osservato che la norma introduce un’eccezione al principio di intangibilità della legittima sancito dall’art. 549 c.c. […]. Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza» (Cass. 4008/2023; Trib. Milano 1983/2025).
Conseguenza pratica: il valore capitale dei diritti va stralciato dall’asse secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, prima di procedere alla divisione tra i coeredi:
«Il valore capitale di tali diritti deve esser stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima […], secondo un meccanismo assimilabile al prelegato (Cass. SS.UU. 27/02/2013, n. 4847)» (Trib. R. Calabria 96/2025).
Presupposto oggettivo: casa di proprietà esclusiva o comune tra i coniugi
Problema: se il diritto di abitazione operi anche quando la casa familiare sia in comunione con un terzo estraneo alla coppia.
Principio: secondo Cass. 11095/2025, il diritto è configurabile solo quando l’abitazione familiare è di proprietà esclusiva del defunto o in comunione tra questi e il coniuge superstite, non quando sia in comunione con un terzo.
«Scopo dell’art. 540, secondo comma, c.c. è di tutelare il coniuge superstite e la stabilità della famiglia […]; l’unica condizione richiesta perché operi la riserva del diritto reale di godimento in parola è la esistenza di un rapporto di coniugio e di effettiva convivenza al momento dell’apertura della successione, non rilevando in alcun modo la circostanza che il coniuge superstite sia il primo o il secondo. Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, in favore del coniuge superstite, non è configurabile ogni volta che l’immobile sia in comunione con terzi. Infatti, la norma prevede che esso sia configurabile solo quando l’abitazione familiare sia di proprietà esclusiva del de cuius ovvero in comunione tra questi ed il suo coniuge superstite. Per cui, nel caso di comunione della casa con un terzo non è realizzabile l’intento del nostro legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto» (Cass. 11095/2025; conf. Cass. 8171/1991; Cass. 6691/2000; Cass. 463/2009; Cass. 15000/2021; Cass. 29162/2021).
Un orientamento isolato, di segno diverso, ammette che il diritto operi comunque nei limiti della quota del defunto:
«La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 540, capov., c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge […] al momento dell’apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull’abitazione al de cuius. Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove per l’indivisibilità dell’immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell’immobile spettante e l’immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all’attribuzione dell’equivalente monetario di quel diritto» (Cass. 2474/1987, richiamata da Cass. 15000/2021).
Conseguenza pratica: prima di riconoscere il diritto di abitazione occorre verificare la titolarità dell’immobile; in presenza di comproprietà con un terzo, l’orientamento dominante esclude il diritto, mentre l’orientamento minoritario ne ammette una versione limitata alla quota del defunto, liquidabile per equivalente.
Obbligo IMU sul coniuge titolare del diritto di abitazione
Problema: chi sia il soggetto passivo dell’IMU quando sulla casa familiare gravi il diritto di abitazione del coniuge superstite.
Principio: secondo Cass. 11095/2025, il titolare del diritto reale di abitazione è soggetto passivo dell’imposta.
«Non vi è dubbio che l’art. 9, co. 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a cui fa rinvio l’art. 13, co. 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individua anche il titolare del diritto reale di abitazione come soggetto passivo dell’IMU. Per cui, nel caso di spettanza del diritto di abitazione ex art. 540, secondo comma, c.c., l’IMU deve essere interamente assolta dal coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius» (Cass. 11095/2025).
Conseguenza pratica: il coniuge titolare del diritto di abitazione risponde per intero dell’IMU sulla casa familiare, a prescindere dalla quota di nuda proprietà spettante agli altri coeredi.
Nozione di “casa familiare” e coniuge separato senza addebito
Problema: quale immobile debba intendersi come “casa adibita a residenza familiare” quando il coniuge superstite fosse legalmente separato dal defunto al momento dell’apertura della successione.
Principio: tre orientamenti si sono confrontati, poi ricomposti da Cass. 22566/2023 (conf. App. Bologna 952/2025).
«Con riguardo all’applicabilità dell’art. 540 c.c. in favore del coniuge separato senza addebito si registrano plurimi orientamenti giurisprudenziali; secondo un primo indirizzo, per “casa familiare” deve intendersi l’immobile ove, al momento dell’apertura della successione, risulti radicata la residenza comune dei coniugi (Cass. 13407/2014; Cass. 15277/2019); secondo altro avviso, invece, la norma si riferisce a quella che fu l’ultima casa di residenza comune dei coniugi, anche in epoca antecedente all’apertura della successione; mentre, in considerazione di ulteriore orientamento, la norma ha ad oggetto l’abitazione comune dei coniugi in costanza di matrimonio, ove il coniuge separato superstite continui a trovarsi al momento dell’apertura della successione, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare» (Cass. 22566/2023; conf. Trib. Torino 81/2025).
«Questione da sempre discussa se i diritti riconosciuti al coniuge dall’art. 540, co. 2, c.c., possano sorgere a favore del coniuge superstite che vivesse legalmente separato dal defunto […]. È sembrato a taluni interpreti che la separazione legale implichi, necessariamente, il venir meno del presupposto per la nascita dei diritti di abitazione e di uso […]. In base a questa posizione, fatta propria della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13407/2014; Cass. 15277/2019), per “casa familiare” dovrebbe intendersi unicamente la casa di residenza comune al momento dell’apertura della successione. Secondo una diversa opinione, oggetto dei diritti di abitazione e di uso dovrebbe essere l’ultima casa che fu di residenza comune […]. Ancora una diversa tesi suggerisce di identificare come casa di residenza familiare quella […] in cui il coniuge separato sopravvissuto si trovi ancora al momento di apertura della successione […]. A tale soluzione è stato rimproverato di introdurre una disparità di trattamento nei confronti del coniuge senza prole o che vi abbia rinunziato all’assegnazione della casa familiare per ragioni legittime» (Cass. 22566/2023; App. Bologna 952/2025).
«Sul piano applicativo si deve affermare la prevalenza degli argomenti che inducono ad accogliere la tesi secondo la quale l’adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d’altra parte, la lettera dell’art. 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato. In base a questa opinione i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento […] con l’originaria destinazione familiare […]. Merita di avere seguito l’osservazione, proposta in dottrina, che se è vero che l’interesse di un coniuge a non mutare ambiente di vita aveva dovuto cedere, nel conflitto, a quello dell’altro, proprietario esclusivo o comproprietario, è vero nello stesso tempo che altrettanta forza non può essere riconosciuta — sì da impedire al superstite il ritorno in quell’ambiente […] — agli interessi esclusivamente patrimoniali degli altri chiamati in concorso […]. Non si può rimettere al giudice della successione un accertamento di colpa […] all’effetto di escludere la vocazione ereditaria […] solo quando sia intervenuto in contraddittorio con l’altro coniuge, in un giudizio definito prima dell’apertura della successione» (Cass. 22566/2023; App. Bologna 952/2025).
Conseguenza pratica: il diritto di abitazione spetta anche al coniuge separato senza addebito che abbia lasciato l’immobile, purché questo non abbia perduto in modo definitivo il collegamento con la pregressa destinazione familiare; resta invece integro se il defunto vi ha continuato a vivere fino alla morte (Cass. 22566/2023; App. Bologna 952/2025).
Equiparazione dell’unione civile
Problema: se la disciplina dell’art. 540 c.c. si estenda alla parte superstite di un’unione civile.
Principio: secondo App. Roma 2582/2025, per effetto della L. 20 maggio 2016, n. 76 (che, all’art. 1, co. 20, estende alle unioni civili le disposizioni contenenti la parola “coniuge”, e, al co. 21, richiama espressamente il Capo X del Titolo I del Libro II c.c., in cui l’art. 540 c.c. è inserito), la parte superstite dell’unione civile è pienamente equiparata al coniuge superstite.
Conseguenza pratica: l’equiparazione opera integralmente, sia per la quota di riserva sia per i diritti di abitazione e uso.
Rapporto con l’accettazione presunta dell’eredità (art. 485 c.c.)
Problema: se la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, quale chiamato all’eredità a titolo universale e insieme beneficiario del legato ex lege, integri il “possesso di beni ereditari” che fa scattare l’onere di inventario ex art. 485 c.c., con il rischio di accettazione pura e semplice in caso di omissione.
Principio: Cass. 1551/2026, ricostruendo l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, esclude che la permanenza integri possesso rilevante ai fini dell’art. 485 c.c.
«Nella successione legittima, il coniuge, qualora sia applicabile l’art. 540, co. 2, c.c., si trova contemporaneamente nella posizione di chiamato all’eredità a titolo universale e di beneficiario di un lascito a titolo particolare. Si applicano conseguentemente i diversi modi di acquisto riferiti, rispettivamente, all’eredità o al legato. Mentre l’acquisto della qualità di erede è condizionato all’accettazione (Cass. 5247/2018), il legato si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione (Cass. 4485/2014; Cass. 15124/2020). […] Nel caso del legato ex art. 540, co. 2, c.c., l’indipendenza si risolve nella facoltà del coniuge di rifiutare il legato e accettare l’eredità e, viceversa, di conseguire il legato rinunciando all’eredità. […] Il fatto della permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa […] la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità (Cass. 23406/2015; Cass. 1588/2016; Cass. 5564/2021). Sono, pertanto, esclusi gli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 c.c.: il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventario sia compiuto non comporta l’acquisto, da parte del coniuge, della qualità di erede puro e semplice, e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente. […] Se si esclude — come in effetti si deve escludere — che la permanenza del coniuge nella casa familiare integri la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 c.c., quantunque il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa, non è qualificabile come possesso, pena l’incoerenza e la sostanziale ingiustizia della soluzione, neanche la permanenza dei figli conviventi, chiamati in concorso all’eredità e rimasti a vivere con il genitore superstite sotto lo stesso tetto dopo l’apertura della successione. Invero, la permanenza dei figli in quella casa, la quale prima della morte trovava la sua giustificazione nella relazione familiare con i genitori, continua a trovare la sua giustificazione in quel medesimo rapporto anche dopo l’apertura della successione […]. Del resto, i figli chiamati in concorso con il coniuge, in qualità di chiamati, non avrebbero nessun titolo per essere ammessi al godimento della cosa, che compete in via esclusiva al coniuge (Cass. 12042/2020)» (Cass. 1551/2026).
Conseguenza pratica: il coniuge superstite che continui ad abitare la casa familiare, anche se chiamato pro quota alla nuda proprietà, non compie un atto di possesso di beni ereditari e non è soggetto all’onere di inventario nei tre mesi ex art. 485 c.c.; la stessa esclusione si estende, per coerenza, ai figli conviventi rimasti nella casa insieme al genitore superstite.
Rilievo esecutivo
Problema: se il diritto di abitazione sia opponibile al creditore che abbia pignorato l’immobile ereditario.
Principio: secondo Cass. 4092/2023, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite è opponibile al creditore pignorante, anche in assenza di trascrizione o con trascrizione successiva al pignoramento.
Conseguenza pratica: gli effetti del pignoramento si contraggono automaticamente alla sola nuda proprietà; il creditore non può aggredire il godimento riservato al coniuge, e l’eventuale aggiudicatario subentra vincolato dal diritto di abitazione fino alla sua estinzione.
Errori frequenti
- Trattare i diritti di abitazione e uso come una componente della quota ereditaria in proprietà, anziché come legato ex lege autonomo, con conseguenze sbagliate sui tempi e modi di acquisto.
- Ignorare il presupposto oggettivo della titolarità dell’immobile: il diritto non sorge, secondo l’orientamento dominante, se la casa è in comunione con un terzo estraneo alla coppia.
- Ritenere che la separazione legale del coniuge escluda sempre il diritto di abitazione: il collegamento con la destinazione familiare deve essere cessato in modo definitivo, non basta la mera assenza fisica in un dato momento.
- Qualificare come possesso di beni ereditari, ai fini dell’art. 485 c.c., la permanenza del coniuge (o dei figli conviventi) nella casa familiare dopo l’apertura della successione.
- Confondere l’ordine di imputazione: i diritti gravano prima sulla disponibile, poi sulla quota di riserva del coniuge, solo da ultimo sulla riserva dei figli.
- Trascurare che l’IMU sulla casa familiare grava per intero sul coniuge titolare del diritto di abitazione, a prescindere dalla quota di nuda proprietà altrui.
Collegamenti
Art. 542 c.c. (concorso del coniuge con i figli), art. 548 c.c. (diritti successori del coniuge separato), art. 549 c.c. (intangibilità della legittima), art. 556 c.c. (calcolo della disponibile), art. 560 c.c. (legato con dispensa dall’imputazione), art. 564 c.c. (dispensa dall’imputazione), art. 649 c.c. (acquisto del legato), artt. 1021-1022 c.c. (uso e abitazione), art. 485 c.c. (accettazione presunta dell’eredità), L. 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili).
L’art. 540 c.c. rappresenta il punto di maggiore tensione tra tutela patrimoniale e tutela dell’habitat familiare nel sistema della successione necessaria: la quota di riserva garantisce al coniuge una porzione di valore, mentre i diritti di abitazione e uso — costruiti come legato autonomo, sottratto alle regole ordinarie dell’accettazione — garantiscono la continuità di un luogo, con un meccanismo di imputazione che sacrifica, se necessario, persino la legittima dei figli.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.