Art. 573 c.c. Successione dei figli
Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’art. 580.
Il presupposto: lo status di figlio giuridicamente riconosciuto o accertato
La chiamata dei figli nella successione legittima presuppone l’esistenza di figli del de cuius e, soprattutto, l’esistenza di uno status di figlio giuridicamente riconosciuto o accertato, perché la vocazione ereditaria dipende dallo status e non da una mera allegazione biologica di discendenza (art. 566 c.c.; art. 236 c.c.; art. 250 c.c.; art. 269 c.c.). Occorre quindi distinguere il piano dello status, che si fonda sulle regole del titolo VII del libro I, dal piano della prova della qualità di erede in giudizio, che richiede la prova documentale di quello status.
Il riconoscimento tardivo o la dichiarazione giudiziale dopo l’apertura della successione
Se la filiazione viene riconosciuta tardivamente o dichiarata giudizialmente dopo l’apertura della successione, il punto normativo fermo è che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore e ai suoi parenti, e che la sentenza dichiarativa produce gli effetti del riconoscimento; ne consegue che lo status così acquisito è potenzialmente idoneo a fondare pretese successorie.
«È noto che, con il termine “stato”, il legislatore ha inteso fare riferimento al rapporto giuridico che lega un figlio ai suoi genitori e, in forza del vincolo di parentela, ai componenti del nucleo familiare di costoro; nel contempo, lo status filiationis è espressione riassuntiva per indicare l’insieme di diritti e doveri propri del figlio. Le azioni di stato, dunque, sono tipiche, in conformità ad un elenco tassativo che l’ordinamento contempla, e, tradizionalmente, sono strutturate sull’accertamento dell’esistenza o inesistenza di un vincolo di discendenza biologica tra coloro che si professano, rispettivamente, genitore e figlio. In questi ultimi tempi, peraltro, si sta valorizzando un tipo di genitorialità diverso rispetto a quello basato sulla genetica: genitori, e quindi figli, si può diventare in forza di un progetto e di un impegno a farsi carico di tutte le esigenze di un minore, anche al di fuori di un legame biologico. Si sviluppa, così, una genitorialità cd. “sociale”, nella quale è il ruolo di assistenza e cura di un minore che può strutturare una relazione giuridicamente rilevante, in funzione del preminente interesse del minore stesso ad una crescita in un ambiente per lui accudente.» (Cass. 9222/2025)
L’imprescrittibilità delle azioni di stato
L’azione di reclamo dello stato di figlio è imprescrittibile e spetta al medesimo figlio, mentre l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è imprescrittibile riguardo al figlio (art. 239 c.c.; art. 249 c.c.; art. 270 c.c.). Ciò spiega perché, in pratica, il contenzioso successorio possa essere preceduto o accompagnato da un giudizio di stato che incide poi sulla qualità di erede.
La revocazione testamentaria per sopravvenienza di figli
«La revocazione per sopravvenienza di figli costituisce un’ipotesi di caducità legale della disposizione testamentaria. Secondo la regola generale, per stabilire se la caducità si verifichi bisogna attendere che i figli (o discendenti) vengano alla successione; e, in caso negativo, che non si faccia luogo a rappresentazione. Se i figli non vengano alla successione e non si faccia luogo a rappresentazione, la caducità non opera, poiché viene a mancare lo scopo per cui la revoca è stabilità. La dichiarazione giudiziale di paternità, qualora intervenuta dopo la morte del genitore, non comporta di per sé l’acquisto della qualità di erede, ma, così come avviene nell’ipotesi del riconoscimento, fa sorgere il diritto del figlio di venire all’eredità come erede ab intestato, diritto prima di allora inesistente. Infatti, la vocazione legale dei figli naturali presuppone che la filiazione sia riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 c.c.). Il figlio ha diritto di venire all’eredità non solo se la successione del genitore si apre durante il giudizio per l’accertamento della filiazione, ma anche se la sentenza sia pronunziata in accoglimento di una domanda proposta, dopo la morte del genitore, contro i suoi eredi ai sensi dell’art. 276 c.c.; e dalla data del passaggio in giudicato decorre il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità. […] Non è revocabile in dubbio che, prima del passaggio in giudicato, non è configurabile, in danno del figlio poi giudizialmente riconosciuto, alcuna inerzia rilevante nel far valere la propria qualità di erede in conseguenza del venir meno dell’istituzione testamentaria.» (Cass. 8519/2025)
La rinuncia anticipata ai diritti successori prima dell’accertamento dello status
«Un problema diverso […] è se il figlio possa efficacemente manifestare l’intento di non venire alla successione prima del definitivo accertamento dello status. […] La pronunzia di Cass. 5037/2011 ha riconosciuto la validità di una convenzione con la quale il figlio naturale, prima del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione della paternità, aveva rinunziato dietro corrispettivo, nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie, in ipotesi oggetto di revoca ai sensi dell’art. 678 c.c., a tutti i diritti di natura patrimoniale, ivi compresi quelli successori, derivanti dal suo preteso stato di figlio naturale del testatore. La soluzione di Cass. 5037/2011, fondata sul rilievo che la sentenza di accertamento della filiazione conferisce al figlio uno status con efficacia retroattiva fin dalla nascita (Cass. 23596/2006; Cass. 26575/2007), è certamente da condividere; tuttavia […] il richiamo di giurisprudenza non apporta argomento alla tesi dei ricorrenti, i quali richiamano il principio in astratto, senza indicare il fatto in ipotesi integrativo della rinunzia, che è identificato in ultima analisi con il mero decorso del tempo.» (Cass. 8519/2025)
Il ritardo nell’azione e i limiti del recupero patrimoniale
«L’azione giudiziale per il riconoscimento della paternità è imprescrittibile. In presenza di un’azione non soggetta a prescrizione, il ritardo nel suo proponimento, di per sé, non può valere quale rinunzia al diritto successorio derivante dallo status; il che, però, non significa che l’erede possa in ogni caso recuperare l’intero patrimonio ereditario: egli conserva soltanto quei diritti reali che non siano, da terzi o dall’erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius, e quei diritti di credito che non si trovino estinti. L’imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall’art. 533 c.c., non altera l’ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell’asse ereditario (Cass. 22100/2015).» (Cass. 8519/2025)
Casi pratici
Un figlio nato fuori dal matrimonio ottiene il riconoscimento della paternità dopo la morte del padre: da quel momento acquisisce lo status di figlio e il diritto di venire all’eredità come erede ab intestato, diritto che prima non esisteva.
Un procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità è ancora pendente quando si apre la successione del presunto padre: il figlio ha comunque diritto di venire all’eredità se la sentenza è pronunciata in accoglimento della domanda, anche se proposta dopo la morte del genitore contro i suoi eredi.
Il diritto di accettare l’eredità nasce con il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione, e da quella data decorre il termine di prescrizione: prima di allora non può configurarsi alcuna inerzia del figlio.
Un figlio, prima del passaggio in giudicato della sentenza sulla propria filiazione, rinuncia dietro corrispettivo ai diritti successori: la validità di tale rinuncia dipende dall’esistenza di un fatto integrativo concreto, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo.
Un erede, riconosciuto figlio molti anni dopo la morte del genitore, agisce con la petizione di eredità: recupera i beni ancora presenti nell’asse, ma non i diritti reali legittimamente acquistati nel frattempo da terzi o dall’erede apparente, né i crediti ormai prescritti.
Giurisprudenza
Cass. 9222/2025 ricostruisce la nozione di status filiationis, distinguendo la genitorialità fondata sul vincolo biologico da quella cd. sociale, fondata sull’assistenza e cura del minore. Cass. 8519/2025, in tre passaggi distinti, chiarisce che la revocazione testamentaria per sopravvenienza di figli opera solo se il figlio viene effettivamente alla successione; che la rinuncia anticipata ai diritti successori legati a uno status non ancora accertato richiede un fatto concreto ulteriore rispetto al mero decorso del tempo, richiamando sul punto Cass. 5037/2011, Cass. 23596/2006 e Cass. 26575/2007; e che il ritardo nel proporre l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, pur imprescrittibile, non impedisce comunque l’operare della prescrizione sui singoli diritti di credito compresi nell’asse ereditario, richiamando sul punto Cass. 22100/2015.
Errori frequenti
- Ritenere che la qualità di erede dipenda dalla mera discendenza biologica. Serve il riconoscimento o l’accertamento giudiziale dello status di figlio.
- Pensare che la dichiarazione giudiziale di paternità pronunciata dopo la morte del genitore comporti automaticamente l’acquisto della qualità di erede. Fa sorgere il diritto di venire all’eredità, non l’acquisto automatico della qualità di erede.
- Far decorrere il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità da un momento anteriore al passaggio in giudicato della sentenza sulla filiazione. Il termine decorre solo da quel momento.
- Considerare il ritardo nel proporre l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità come rinuncia implicita ai diritti successori. L’azione è imprescrittibile e il ritardo, di per sé, non equivale a rinuncia.
- Ritenere che l’imprescrittibilità della petizione di eredità elimini anche la prescrizione dei singoli diritti di credito compresi nell’asse. Sono regimi distinti: la petizione è imprescrittibile, i singoli diritti restano soggetti all’ordinario regime di prescrizione.
Cosa fare
Va verificato se lo status di figlio risulti da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale, prima di affermare la qualità di erede.
In pendenza di un giudizio di stato, vanno valutati gli effetti sulla successione già aperta e la decorrenza dei termini legati al passaggio in giudicato della sentenza.
Se si intende far valere una rinuncia anticipata ai diritti successori legata a uno status non ancora accertato, va individuato un fatto concreto e specifico che la sostenga, non il solo decorso del tempo.
Nella petizione di eredità proposta a distanza di tempo dall’apertura della successione, vanno distinti i beni ancora recuperabili dai diritti reali legittimamente acquistati da terzi o dall’erede apparente, verificando anche l’eventuale prescrizione dei singoli diritti di credito.
Nota della Redazione
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