Notifica diretta della cartella esattoriale e irrilevanza della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 2823 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento eseguita dall’agente della riscossione in via diretta ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, è disciplinata dalle norme sul servizio postale ordinario e non da quelle di cui alla legge n. 890/1982. In tale forma semplificata di notificazione, non è richiesto l’invio di una seconda raccomandata informativa né la prova della sua ricezione, perfezionandosi la notifica nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dall’art. 26 citato. La disciplina di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 è applicabile solo per quanto non regolato dal medesimo art. 26, ovvero nei casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. o a mezzo posta elettronica certificata. Inoltre, la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia è preclusa se non effettuata in modo specifico e circostanziato.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale gli estratti di ruolo relativi a quattro cartelle di pagamento, eccependo la mancata notifica delle stesse. Il giudice di primo grado, ritenuta tardiva la costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, annullava le cartelle opposte. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo regolare la notifica eseguita. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per non aver la CTR ritenuto necessaria la prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa e per omessa valutazione di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’Agenzia, rilevando che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018, ma mancava in atti la documentazione attestante l’esito positivo della procedura.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione diretta degli atti a mezzo posta, con applicazione delle norme sul servizio postale ordinario e non di quelle di cui alla legge n. 890/1982. Tale facoltà si giustifica per la funzione pubblicistica dell’agente della riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018.
La specialità del procedimento di notifica di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 esclude la necessità di osservare la disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. Il richiamo all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 non è dirimente, in quanto l’ultimo comma dell’art. 26 citato rinvia a tale disposizione solo per quanto non regolato dal medesimo articolo. Non è quindi necessaria la prova della ricezione di una seconda raccomandata, essendo la notifica perfezionata con l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto infondato. La Commissione tributaria regionale aveva puntualmente esaminato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate e gli avvisi di deposito, evidenziando la corretta esecuzione della procedura. La ricorrente, nel dedurre irregolarità e discrasie tra le date, non aveva incentrato la censura sull’eventuale efficacia causale di tali irregolarità rispetto alla conoscenza dell’atto, né aveva evidenziato un fatto storico decisivo discusso tra le parti. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza consolidata in tema di contestazione della conformità all’originale dei documenti prodotti in copia, preclusa se effettuata con clausole di stile e non in modo specifico.
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Nota della Redazione
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