Riassunzione tempestiva e inottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica: non sempre estinzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 2821 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il termine trimestrale per la riassunzione decorre dal momento in cui l’altra parte ha avuto effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, e la riassunzione si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, purché contenga gli elementi per individuare il giudizio da proseguire. La successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, soggetta alle regole della vocatio in ius, serve a ripristinare il contraddittorio. La mancata o incompleta esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notifica entro il termine perentorio non determina l’estinzione del giudizio quando l’inadempimento sia dovuto a fatti non imputabili alla parte onerata, come l’ignoranza della qualità di erede e di litisconsorte necessaria di un soggetto non individuabile sulla base delle ricerche svolte; in tal caso si pone solo un’esigenza di integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
L’Università conveniva in giudizio i propri danti causa per ottenere la nullità di una donazione e l’accertamento del proprio diritto di proprietà su un fondo. Nel corso del giudizio di primo grado, una delle convenute decedeva e, essendo la morte intervenuta prima del decorso del termine per la costituzione, si verificava l’interruzione del processo. L’attrice depositava il ricorso per riassunzione nei confronti degli eredi, individuati tramite certificato storico di famiglia, ma la notifica eseguita collettivamente e impersonalmente veniva dichiarata nulla e il giudice ne disponeva la rinnovazione entro un termine perentorio.
Il Tribunale dichiarava la nullità della donazione e accoglieva la domanda di rivendica, ma la Corte d’Appello, adita dagli eredi, dichiarava la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, essendo stata pretermessa una coerede, figlia di un fratello premorto della donante, rimasta estranea al giudizio di prime cure. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i convenuti soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la mancata declaratoria di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. Il Collegio richiama il principio, consolidato a seguito della sentenza n. 159/1971 della Corte Costituzionale, secondo cui l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre solo dal momento in cui la parte ne abbia avuto effettiva conoscenza. Nel caso di specie, l’originaria attrice aveva depositato il ricorso per riassunzione entro il termine trimestrale, e tale deposito, in quanto edictio actionis, è sufficiente a evitare l’estinzione, a prescindere dalla successiva notifica, che attiene alla sola instaurazione del contraddittorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte affronta la questione della mancata rinnovazione della notifica nei confronti della coerede pretermessa. Il giudice di merito aveva disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., applicato analogicamente alla riassunzione, ma l’attrice aveva eseguito l’ordine nei confronti degli eredi noti, essendo all’oscuro dell’esistenza di un’ulteriore chiamata all’eredità. La Corte osserva che l’incompleto espletamento dell’ordine di rinnovazione, dovuto a un fatto non imputabile alla parte, non può condurre all’estinzione, ma impone solo l’integrazione del contraddittorio, come emerge dai precedenti giurisprudenziali richiamati.
La Corte distingue l’inerzia rispetto all’ordine giudiziale dall’incompletezza dell’attività svolta per cause obiettive e non imputabili, come l’ignoranza della qualità di erede di un soggetto non risultante dalle ricerche anagrafiche. Tale distinzione, già affermata da Cass. 5.7.2000 n. 8952 e confermata da Cass. 11.4.2016 n. 6982, Cass. 15.10.2021 n. 28298 e Cass. 7.4.2023 n. 9541, esclude l’estinzione in danno della parte che non sia stata in grado di rispettare il termine per fatti alla stessa non imputabili. Il ricorso viene pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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