Rimborso IVA senza dichiarazione annuale: onere di provare le fatture (Cass. civ. Sez. 5 n. 5998 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA non priva il contribuente del diritto alla detrazione dell’eccedenza d’imposta maturata, purché ricorrano le condizioni di legge: il credito deve risultare dalle dichiarazioni periodiche e devono sussistere i requisiti sostanziali della detrazione, ossia acquisti effettuati da soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili. Nel giudizio di rimborso, il contribuente assume la veste di attore in senso sostanziale ed è onerato di dimostrare l’esistenza e l’entità del credito, anche mediante l’esibizione delle fatture di acquisto. L’inerzia dell’amministrazione finanziaria, che non abbia esercitato i poteri di controllo e accertamento nei termini, non equivale a riconoscimento tacito del credito, né vale a superare la mancata prova dei fatti costitutivi. Le argomentazioni con cui l’Agenzia, soccombente in primo grado, nega in appello la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal contribuente costituiscono mere difese, non soggette al divieto di nuove eccezioni di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Una società, quale capogruppo mandataria di un’associazione temporanea di imprese, aveva chiesto il rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2008, per un importo di euro 26.031,00. L’amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso. La Commissione tributaria provinciale di Messina aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, adita dall’Ufficio, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale non fosse di ostacolo al recupero del credito, la cui sussistenza risultava provata dal registro IVA e dalle liquidazioni periodiche versate in atti.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice d’appello verificato la sussistenza dei presupposti del rimborso, in assenza di produzione delle fatture di acquisto. La contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per lamentare la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per nuove eccezioni dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla contribuente, fondata sulla circostanza che il ricorso per cassazione era stato proposto solo nei confronti dell’ATI e non anche della capogruppo mandataria. Ha osservato che l’impugnazione, essendo diretta all’ATI “nella persona del legale rappresentante pro tempore”, deve intendersi estesa anche alla capogruppo che ne aveva la rappresentanza, come risultante dalla procura notarile allegata al controricorso.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso principale, ricordando che, secondo le Sezioni Unite n. 17757 del 2016, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale non impedisce il riconoscimento dell’eccedenza d’imposta che risulti dalle dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti, a condizione che il contribuente rispetti tutti i requisiti sostanziali della detrazione. Il credito IVA esiste solo se ne sussistono i fatti generatori: non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall’amministrazione, ma, in mancanza di prova, il credito deve essere negato.
La Corte ha poi chiarito che l’inerzia dell’Ufficio non può equivalere a riconoscimento implicito del credito. Il silenzio-diniego di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è semmai rifiuto tacito impugnabile, ma l’omesso esercizio del potere di controllo non determina alcun effetto accertativo del credito vantato. La verifica positiva di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato è condizione necessaria per il riconoscimento del rimborso: la questione si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione.
Nel caso di specie, la CTR, pur dando atto che la contribuente non aveva prodotto le fatture dalle quali scaturiva l’eccedenza IVA, aveva riconosciuto la spettanza del credito valorizzando la mancata attivazione dei poteri di controllo dell’Ufficio. La Corte ha ritenuto questa conclusione non conforme ai principi richiamati, poiché la mancata esibizione della documentazione giustificativa del credito, quand’anche non contestata nei termini, impedisce di dare per esistente un credito in realtà non provato.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha rigettato, richiamando il principio per cui, nel giudizio di rimborso IVA, il contribuente è attore in senso sostanziale e le argomentazioni con cui l’Agenzia soccombente in primo grado nega la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto costituiscono mere difese, non soggette al divieto di nuove eccezioni in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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