Inagibilità IMU: riduzione solo per degrado strutturale irreparabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 6877 del 22.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevista dall’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, presuppone un degrado fisico sopravvenuto (immobile diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma solo con ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione, sicché non è consentito invocare la riduzione per ragioni diverse da quelle tassativamente indicate, restando estranea al rapporto tributario ogni questione attinente all’effettiva abitabilità del bene o alle sue caratteristiche urbanistiche ovvero igienico-sanitarie. L’autodichiarazione del contribuente non esclude il potere dell’amministrazione comunale di accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti agevolativi.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2018, relativo a un compendio immobiliare per il quale non era stata applicata la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. Il Comune aveva negato l’agevolazione, ritenendo il fabbricato non riconducibile alla nozione legale di inagibilità.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, invece, rigettava l’appello della società, esaminando il merito e reputando infondate le censure riguardanti la spettanza del beneficio. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi, tra cui la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e la violazione dei principi in tema di agevolazioni tributarie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso, in primo luogo, la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, precisando che tale vizio ricorre solo quando l’antitesi sia insanabile e le affermazioni risultino del tutto inconciliabili. Nella specie, la sentenza impugnata aveva correttamente superato la questione di inammissibilità, passando all’esame del merito e rigettando le ragioni della società, senza alcuna contraddizione logica.
Quanto ai motivi concernenti la sussistenza dei presupposti agevolativi, la Corte ha ricordato che, in tema di IMU, la riduzione dell’imposta postula la condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, intesa come obiettiva inidoneità alla utilizzazione per obsolescenza, cattiva manutenzione o carenze intrinseche, ma non anche la mera condizione di mancato utilizzo. L’agevolazione spetta solo per i fabbricati che presentino un degrado fisico sopravvenuto o un’obsolescenza funzionale non superabile con interventi manutentivi.
La Corte ha valorizzato l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio, che aveva escluso il rischio di crollo e la necessità di interventi più consistenti della manutenzione straordinaria, e ha ritenuto legittimo il regolamento comunale che, nell’esercizio della potestà regolamentare, aveva specificato i casi di fatiscenza rilevanti. Ha inoltre chiarito che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, sicché le carenze igienico-sanitarie o le difformità edilizie non possono essere assimilate all’inagibilità fiscalmente rilevante.
Infine, la Corte ha precisato che l’autodichiarazione di inagibilità presentata dal contribuente non preclude al Comune di verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’agevolazione, potendo l’amministrazione disconoscere quanto dichiarato. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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