Ripetizione di indebito: la titolarità del credito va provata con documenti (Cass. civ. Sez. III n. 9253 del 08.04.2025)
In tema di ripetizione di indebito, la titolarità del credito restitutorio è elemento costitutivo della domanda e grava sull’attore l’onere di allegarla e provarla. La procura alle liti è documento inidoneo a dimostrare la successione nel credito.