Fideiussione e scrittura modificativa non novativa: onere di censurare l’interpretazione (Cass. civ. Sez. III n. 668 del 10.01.2025)
Quando il giudice di merito interpreta il contratto in senso meramente modificativo e non novativo, la parte che censura tale ermeneutica deve indicare i canoni violati: la mera contrapposizione di una diversa lettura è inammissibile in sede di legittimità.