Motivazione per relationem e sindacato sulle istanze istruttorie non riproposte (Cass. civ. Sez. II n. 12801 del 13.05.2025)
La sentenza di appello che aderisce per relationem alla motivazione di primo grado non è nulla se le ragioni della decisione restano attribuibili al giudice e risultano chiare. Le istanze istruttorie respinte vanno riproposte specificamente a pena di abbandono.