DIFETTO DI GIURISDIZIONE SULLA CONTESTAZIONE DEI CANONI DEMANIALI PORTUALI (TAR Calabria n. 1381 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni di beni pubblici, la controversia che ha ad oggetto la misura del canone concessorio, quantificato non in via discrezionale dall’amministrazione ma sulla base di specifiche norme di legge, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario. È, invece, privo di un attuale interesse ad agire il ricorso proposto avverso una mera comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, non essendo ancora stato adottato l’atto lesivo definitivo.
Il Fatto
La società concessionaria di un’area demaniale marittima per la gestione del porto di Tropea impugnava la richiesta di pagamento di una differenza di canoni concessori per le annualità 2013-2024 e il successivo preavviso di avvio del procedimento di decadenza, nonché tutti gli atti presupposti. La società sosteneva che, a seguito di un verbale del 2017 che aveva rideterminato le superfici in concessione esclusiva, alcune porzioni di specchio acqueo erano rimaste nella disponibilità del Comune per finalità di pubblico interesse, con conseguente diritto all’applicazione di un canone di mero riconoscimento ex art. 39, comma 2, cod. nav.. Il Comune di Tropea, l’Agenzia del Demanio e la Regione Calabria si costituivano, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attesa la natura patrimoniale della controversia relativa ai canoni, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha affrontato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Collegio ha precisato che, nelle controversie concernenti la concessione di beni pubblici, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la questione involga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione o l’esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone. Viceversa, le controversie aventi un contenuto meramente patrimoniale, o che richiedano un mero accertamento tecnico dei presupposti fattuali, sono devolute al giudice ordinario. La Corte ha quindi applicato questo principio al caso di specie, rilevando che il punto centrale della controversia attiene alla misura del canone concessorio, il quale non è quantificato in base a scelte discrezionali, ma trova la sua fonte in specifiche norme di legge (quali l’art. 3, comma 2, lett. d) d.l. n. 400/1993), puntualmente invocate dalla stessa parte ricorrente. Da ciò è conseguito il difetto di giurisdizione, con la possibilità per la società di riproporre la lite dinanzi al giudice ordinario ai sensi degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. n. 69/2009.
Quanto alla prospettata decadenza della concessione, il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato costituiva unicamente l’avvio del relativo procedimento, comunicato congiuntamente all’ingiunzione di pagamento. In assenza di un atto lesivo finale e definitivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di un attuale interesse, essendo la tutela azionabile solo successivamente all’adozione dell’eventuale provvedimento di decadenza. In conclusione, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte relativa alla contestazione dei canoni e per difetto di interesse con riferimento alla decadenza, compensando le spese di lite in ragione della complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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