Il terzo chiamato non può sollevare l’eccezione di incompetenza se il chiamante non l’ha proposta (Cass. civ. Sez. 3 n. 16815 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza proposto dalla parte interamente vittoriosa nel merito è inammissibile per difetto di interesse, non potendo trarre alcun frutto dalla decisione sulla competenza. Il terzo chiamato in causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c. non è legittimato a sollevare l’eccezione di incompetenza per territorio se questa non sia stata già tempestivamente sollevata dal convenuto chiamante, atteso che le domande proposte contro i diversi convenuti sono scindibili e l’eccezione sollevata da uno dei convenuti non giova all’altro. La proposizione del regolamento in manifesta violazione di principi consolidati integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., con condanna della parte a un’indennità equitativamente determinata a favore della controparte.
Il Fatto
Un professionista otteneva dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti di un consorzio, allegando crediti per prestazioni professionali documentati da contratti e ricognizioni di debito. Il consorzio proponeva opposizione eccependo la falsità delle sottoscrizioni delle ricognizioni.
L’opponente, costituitosi, chiedeva di chiamare in causa l’amministratore del consorzio, domandando che, ove fosse emersa la falsità delle firme, questi fosse condannato al pagamento degli onorari in solido con il consorzio. Il terzo chiamato eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale, deducendo che il credito, essendo contestato, doveva ritenersi illiquido e pagabile al domicilio del debitore. Il Tribunale rigettava l’eccezione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava il consorzio al pagamento di una somma ridotta e rigettava nel merito la domanda contro il terzo chiamato. Avverso tale sentenza il terzo chiamato proponeva regolamento di competenza, con adesione del consorzio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile il regolamento per difetto di interesse, rilevando come la domanda proposta nei confronti del ricorrente sia stata rigettata con il favore delle spese, rendendo arduo comprendere quale utilità il ricorrente intenda trarre dall’impugnazione. L’interesse non emerge nemmeno dall’illustrazione dei motivi del ricorso.
La Corte dichiara parimenti inammissibile l’adesione del consorzio, il quale non aveva sollevato l’eccezione di incompetenza nel giudizio di merito. Poiché la domanda contro di esso è scindibile da quella proposta contro l’amministratore, trattandosi di domande legate da un cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, l’eccezione sollevata da uno dei convenuti non giova all’altro.
A conforto, la Corte richiama il principio secondo cui il terzo chiamato non è legittimato a sollevare l’eccezione di incompetenza se questa non sia stata già tempestivamente sollevata dal convenuto chiamante, richiamando Cass. Sez. 6, n. 14476 del 2017. L’eccezione era comunque infondata, poiché se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma indicata come liquida ed esigibile, competente è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi l’eventuale contestazione o illiquidità del credito, come affermato da Cass. Sez. 6, n. 4792 del 2021.
La manifesta inammissibilità del regolamento, la palese leggerezza nella sua proposizione e l’inosservanza di principi consolidati rivelano una colpa grave, giustificando la condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con il consorzio condannato in solido col ricorrente per aver aderito all’impugnazione. La Corte dichiara inammissibile il regolamento, condanna il ricorrente e il consorzio alla rifusione delle spese in favore della controparte e condanna il solo ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..
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Nota della Redazione
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