Causa inscindibile: ordinata integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 22591/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di cassazione, quando la controversia abbia ad oggetto l’accertamento di un diritto reale su beni facenti parte di una comunione ereditaria, si verte in una causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Ne consegue che, ove il ricorso per cassazione non risulti ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio di appello – ivi comprese quelle rimaste contumaci – il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti, con assegnazione di un termine per la notificazione del ricorso.
Il Fatto
In un giudizio di divisione ereditaria, la società Vincenzo & C. s.n.c. era intervenuta proponendo domanda di accertamento dell’usucapione di alcuni beni oggetto della comunione. Il Tribunale di Termini Imerese aveva respinto la domanda, ritenendo preclusiva la sentenza passata in giudicato che aveva escluso la comunione ereditaria. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 23/2022, aveva dichiarato inammissibile l’appello della società, rilevando che la stessa era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese.
Avverso tale decisione il legale rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, è emerso che il ricorso non era stato ritualmente notificato a tutti i soggetti che erano parti nel giudizio di appello, tra cui diversi coeredi rimasti contumaci in quel grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato preliminarmente che, con riferimento ai soggetti rimasti contumaci in sede di appello, il ricorso per cassazione non risulta ritualmente notificato, essendo presente agli atti unicamente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto da notificare nei confronti di alcuni di essi, ma non di tutti.
Poiché il giudizio ha ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione di beni facenti parte di una comunione ereditaria, la Corte ha qualificato la controversia come causa inscindibile, nella quale la decisione deve essere resa nei confronti di tutti i soggetti partecipi del rapporto sostanziale controverso. In tali ipotesi, l’art. 331 c.p.c. impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di appello che non siano state tempestivamente citate in cassazione.
La Corte ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi assegnando ai ricorrenti il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso e rinviando la causa a nuovo ruolo.
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