Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 2 n. 21977 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito: l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire alla prova un valore diverso da quello legale, mentre la denuncia di un non corretto esercizio del prudente apprezzamento è ammessa solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. In caso di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile, anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti per rafforzare la statuizione del primo giudice, purché le decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
Il Fatto
La società, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso a un’altra società, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato per il pagamento di compensi professionali. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione, ritenendo provata l’esistenza di uno specifico mandato professionale di consulenza legale stragiudiziale e l’onerosità dell’incarico.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’avvocato ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., contestando l’erronea ripartizione dell’onere della prova e una valutazione non prudente delle prove. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché, al di là della rubrica formale, era sostanzialmente finalizzato a ottenere una rilettura dei documenti e una rivalutazione delle testimonianze, con esito diverso da quello del giudice di merito. Ha ricordato che il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato al controllo logico-formale e di correttezza giuridica, e che la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo nei rigorosi limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e dall’ordinanza n. 27847 del 2021. Ha inoltre escluso l’inversione dell’onere probatorio, avendo la Corte territoriale accertato la conclusione di un contratto oneroso sulla base dei documenti prodotti dallo stesso professionista.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in applicazione della regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie poiché l’appello era stato proposto nel 2018 e la decisione d’appello era fondata sul medesimo iter logico-argomentativo della sentenza di primo grado. La Corte ha precisato che la preclusione opera anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione, richiamando l’ordinanza n. 7724 del 2022.
Con riferimento alla denuncia di travisamento della prova, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto, mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Nella specie, la censura poteva essere ricondotta solo alla denuncia ex n. 5, preclusa dalla doppia conforme.
Il ricorso è stato quindi rigettato e la società condannata al pagamento delle spese processuali. Essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta del Consigliere delegato, la Corte ha applicato l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto la mancata adesione alla delibazione del proponente, confermata dalla decisione finale, integra un’ipotesi di abuso del processo, come evidenziato dalle Sezioni Unite n. 27433 e n. 28540 del 2023.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.