Morte della parte prima della notifica del ricorso e controricorso del difensore privo di mandato (Cass. civ. Sez. 3 n. 9893 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di decesso della parte costituita intervenuto anteriormente alla notificazione del ricorso per cassazione, la notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario nel precedente grado di giudizio è valida qualora quest’ultimo non abbia provveduto a dichiarare o notificare l’evento alla controparte o al giudice, ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 302 c.p.c. Il principio di ultrattività del mandato difensivo non trova applicazione con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, che richiede una procura speciale al difensore ex art. 365 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile il controricorso proposto per una parte deceduta prima della notifica dell’impugnazione, in assenza di valido mandato rilasciato dagli eredi.
Il Fatto
Nel 2009 una banca agiva in giudizio nei confronti di due soggetti, tra cui un fideiussore, per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto notarile con cui il debitore aveva trasferito all’ex coniuge tutti i diritti reali sui propri immobili, pregiudicando le ragioni creditorie. I convenuti contestavano i presupposti dell’azione, deducendo che il trasferimento era avvenuto in adempimento di un obbligo pregresso assunto con scrittura privata del 2003. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’Appello rigettava gli appelli. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina pregiudizialmente l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, sollevata dal difensore di uno dei controricorrenti, deceduto prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità. Richiamato il principio per cui il decesso della parte precede la notifica rende il ricorso inammissibile, la Corte ne esclude l’applicazione al caso di specie: il difensore, ritualmente costituito nel giudizio di appello, non aveva provveduto a dichiarare o notificare l’evento, e la ricorrente ne aveva avuto notizia solo con il controricorso. La notificazione presso il difensore è pertanto valida, ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 302 c.p.c., e il ricorso è ammissibile.
La Corte accoglie invece l’eccezione della ricorrente circa l’inammissibilità del controricorso. Il difensore si era costituito per rappresentare una parte deceduta anteriormente alla notifica, deducendo egli stesso l’evento e dichiarando di agire in forza di procura rilasciata per il giudizio di appello. Tanto osta all’operatività del principio di ultrattività del mandato difensivo, che la giurisprudenza di legittimità ritiene non applicabile alla proposizione del ricorso per cassazione, richiedendosi una procura speciale ex art. 365 c.p.c. rilasciata da un soggetto esistente in vita. Il controricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nel merito, la Corte dichiara l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, perché diretti a sollecitare una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in tema di data certa della scrittura privata e di natura onerosa dell’atto impugnato. Le censure prospettano una diversa ricostruzione dei fatti, sostitutiva di quella del giudice di merito, così determinando una surrettizia trasformazione del giudizio di cassazione in un terzo grado di giudizio. La Corte esclude altresì la sussistenza di un vizio motivazionale, essendo la sentenza impugnata sorretta da una motivazione congrua e priva di aporie logiche, conforme all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della sola controricorrente ritualmente costituita.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.