Regime agevolato ASD: onere probatorio dell’associazione sulla strumentalità dell’attività commerciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 22829 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale. L’Amministrazione finanziaria, nel caso di disconoscimento del regime agevolato, ha l’onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell’esercizio di attività integralmente, o anche solo prevalentemente, commerciale. L’associazione, attesa la natura derogatoria del regime, ha l’onere di dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non esclusivamente sul piano formale ma nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana. In particolare, la gestione di un esercizio di ristoro può essere qualificata come attività non commerciale ai fini dell’art. 148 TUIR e dell’art. 4 d.P.R. n. 633/1972 solo se strumentale ai fini istituzionali e svolta esclusivamente in favore degli associati.
Il Fatto
La Guardia di Finanza notificava all’associazione sportiva dilettantistica un processo verbale di constatazione, rilevando che l’attività associativa (palestra e bowling) era affiancata da una consistente attività commerciale di somministrazione di pasti e bevande, incompatibile con un esercizio meramente strumentale. Sulla base di tali rilievi, l’Agenzia delle Entrate irrogava le sanzioni per omesso versamento delle ritenute alla fonte, omessa installazione del misuratore fiscale e omessa tenuta della contabilità. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava l’accoglimento del ricorso dell’associazione, ritenendo che l’Ufficio non avesse offerto la prova dell’insussistenza dei presupposti per il regime speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, stante la loro stretta connessione, e li ha ritenuti fondati. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, già affermato da Cass. Sez. 5, n. 4864 del 2024, secondo cui gli enti associativi, per le attività non considerate commerciali e per le quote associative, hanno l’onere di provare i presupposti che giustificano l’esenzione, secondo gli ordinari criteri di cui all’art. 2697 c.c..
La Corte ha inoltre precisato, richiamando Cass. Sez. 5, n. 18201 del 2025, che nel caso di disconoscimento del regime agevolato l’Amministrazione deve fornire la prova, anche presuntiva, della mancanza dei requisiti, mentre compete all’associazione dimostrare il pieno possesso dei presupposti non solo sul piano formale ma nella dimensione materiale della concreta attività quotidiana. Con specifico riferimento alla gestione di un esercizio di ristoro, la Corte ha ribadito che essa può essere qualificata come non commerciale soltanto se strumentale ai fini istituzionali e svolta esclusivamente in favore degli associati.
Nel caso di specie, la CTR non aveva correttamente applicato tali principi: aveva escluso la natura commerciale dell’attività sul mero assunto che l’Ufficio non avesse dimostrato l’accesso di estranei al circolo. I giudici di appello non si erano confrontati con gli ulteriori elementi allegati dall’Amministrazione, quali il tesseramento dei soci finalizzato alla sola somministrazione, gli incassi di entità tale da rendere l’attività principale e i prezzi praticati con ricarichi in linea con quelli di un’ordinaria attività commerciale.
La Corte ha quindi rilevato che la CTR aveva invertito l’onere della prova, esonerando il contribuente dalla dimostrazione dei requisiti di spettanza dell’agevolazione e omettendo di verificare la natura ancillare e strumentale dell’attività di ristorazione. L’erronea valutazione sulla natura dell’attività e sul riparto dell’onere probatorio si rifletteva sull’apprezzamento della legittimità dell’atto di contestazione delle sanzioni. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.