Litisconsorzio contribuente-agente riscossione ed esclusione chiamata ente creditore (Cass. civ. Sez. 5 n. 24322 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, la mancata chiamata in causa dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione non determina la nullità del giudizio né impone l’integrazione del contraddittorio, poiché l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 configura un mero onere (e non un obbligo) di chiamata, la cui omissione rileva esclusivamente nei rapporti interni tra agente ed ente creditore. Le memorie illustrative non possono ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi di impugnazione, ma hanno funzione meramente illustrativa delle questioni già ritualmente devolute. La contestazione del potere rappresentativo e dello ius postulandi deve essere proposta tempestivamente con il primo atto utile, non potendo essere rimessa a deduzioni successive. La motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo sia obiettivamente inidoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione, non quando la sentenza contenga una ragione decisoria riconoscibile ancorché sintetica.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento, il ruolo esattoriale e l’avviso di accertamento, deducendo plurimi vizi tra cui l’omessa comunicazione dell’esito della liquidazione, il difetto di motivazione e la decadenza dell’agente della riscossione. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo inammissibili le doglianze non dedotte con l’atto di appello ma soltanto con le memorie illustrative.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e sulla mancata chiamata in causa dell’ente impositore, deducendo anche l’irregolare costituzione dell’agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i motivi proposti. Quanto alla denunciata motivazione apparente, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui tale anomalia ricorre soltanto quando la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico ovvero si risolva in argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e dalla giurisprudenza successiva. Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha individuato il contenuto essenziale delle doglianze e reso per ciascun nucleo decisivo una risposta argomentativa idonea a far comprendere la ragione del rigetto.
Quanto alla mancata chiamata in causa dell’ente impositore, la Corte ha chiarito che l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 non configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ponendo a carico dell’agente della riscossione un mero onere di chiamata. La norma attribuisce al contribuente il diritto di ottenere la declaratoria di nullità del giudizio o degli atti impugnati per il solo fatto della mancata partecipazione dell’ente creditore, essendo la conseguenza dell’omissione interna al rapporto tra agente ed ente. La mancata chiamata non equivale inoltre a mancata prova della formazione del ruolo o della notificazione degli atti prodromici.
In ordine all’irregolare costituzione dell’agente della riscossione, prospettata soltanto con le memorie illustrative, la Corte ha evidenziato che tali atti non possono introdurre nuovi motivi di gravame ma hanno funzione esclusivamente illustrativa delle questioni già devolute. La contestazione del potere rappresentativo e dello ius postulandi deve essere proposta con eccezione specifica e tempestiva, senza che l’eventuale vizio della costituzione possa determinare un effetto assimilabile alla ficta confessio ovvero esonerare il contribuente dall’onere di dimostrare la fondatezza delle proprie censure.
Quanto infine alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la censura è stata ritenuta generica, non avendo la ricorrente individuato quale documento sarebbe mancato né in che modo il giudice regionale avrebbe invertito il criterio legale di riparto dell’onere probatorio. La Corte ha concluso che il contribuente che impugni la cartella può evocare in giudizio l’agente della riscossione anche quando deduca vizi riferibili alla pretesa tributaria, restando l’agente legittimato a contraddire sull’impugnazione dell’atto da esso notificato.
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Nota della Redazione
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