Permesso di soggiorno per attesa occupazione richiede requisito reddituale essenziale (TAR Lazio n. 14657 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un’istanza astrattamente accoglibile e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, primo tra tutti quello reddituale. Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare è condizione soggettiva non eludibile. Il permesso per attesa occupazione non può essere utilizzato per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno in assenza di reddito sufficiente e di un rapporto di lavoro idoneo. La legittimità del provvedimento amministrativo di diniego va valutata con riferimento al momento della sua adozione, senza considerare le sopravvenienze, quale il reperimento di una nuova occupazione successivo all’emanazione e alla notifica dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Questore di Roma aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e la conversione in attesa occupazione, con obbligo di lasciare il territorio nazionale. L’Amministrazione motivava il diniego evidenziando l’assenza di redditi da lavoro dipendente e autonomo e la cancellazione anagrafica per irreperibilità.
Il ricorrente, che aveva perso il lavoro e aveva percepito per alcuni mesi il reddito di cittadinanza nel 2021, rappresentava di aver trovato una nuova occupazione nel 2022. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza, richiamando la giurisprudenza in materia di valutazione della legittimità del provvedimento al momento della sua adozione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio ha richiamato il disposto degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, affermando che la loro interpretazione letterale e sistematica impone di ritenere che il rilascio del titolo presupponga un’istanza astrattamente accoglibile, ossia la sussistenza di tutti i presupposti legali, con particolare riferimento al requisito reddituale.
La Corte ha quindi evidenziato che il reddito minimo costituisce una condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale. Un’interpretazione contraria, che consentisse il rilascio del permesso nonostante l’insufficienza reddituale, priverebbe di ogni rilevanza la previsione normativa del reddito minimo.
Il Collegio ha precisato che il permesso per attesa occupazione assolve alla funzione di consentire allo straniero di reperire un posto di lavoro al fine di ottenere il rinnovo del titolo, ma non può costituire uno strumento per conseguire il rinnovo in assenza dei requisiti, richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. III, n. 4837 del 2018.
Quanto al fatto sopravvenuto, il Tribunale ha ribadito il principio per cui la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata al momento della sua adozione, senza considerare le sopravvenienze. Il reperimento di una nuova occupazione, successivo all’emanazione e alla notifica del diniego, non poteva quindi assumere rilievo. Il Collegio ha inoltre sottolineato che il ricorrente non aveva allegato elementi utili nel corso del procedimento, né sul requisito reddituale né su quello residenziale.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite e conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio.
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Nota della Redazione
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