Decadenza parte civile tardiva in udienza preliminare annullamento statuizioni civili (Cass. pen. Sez. 6 n. 4850 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore della disciplina antecedente alla riforma di cui al decreto legislativo n. 150/2022, il termine ultimo per la costituzione di parte civile in udienza preliminare, stabilito dall’art. 79 cod. proc. pen. a pena di decadenza, coincide con la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, immediatamente precedente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. La costituzione intervenuta dopo l’avvio della discussione è tardiva, con conseguente nullità delle statuizioni civili adottate in favore della parte civile che non sia tempestivamente costituita. La sopravvenienza di contestazioni suppletive, ove la discussione sia già iniziata, non determina la riapertura del termine di decadenza. In tema di reato continuato, il decorso del tempo tra le condotte non è di per sé ostativo al riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, ove emergano concreti indicatori della programmazione originaria.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 323 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di condanna. Nell’interesse dell’imputato veniva proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo si deduceva la tardività della costituzione di parte civile intervenuta all’udienza preliminare del 3/04/2014, dopo l’avvio della discussione risalente all’udienza del 17/10/2013, con conseguente erronea conferma delle statuizioni civili in relazione al reato prescritto. Con il secondo motivo si eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio quanto alle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero, per difetto di unicità del disegno criminoso tra il reato di cui al capo I) e quello di abuso di ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, precisando che la questione, di natura processuale, consente al giudice di legittimità l’accesso diretto agli atti processuali, non trovando applicazione il limite proprio del vizio di motivazione. Ha, quindi, preliminarmente chiarito che la disciplina applicabile è quella previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150/2022, in forza della norma transitoria di cui all’art. 85-bis del medesimo decreto, posto che alla data del 30/12/2022 l’udienza preliminare era già conclusa.
Ricostruita la vicenda processuale, la Corte ha rilevato che alla prima udienza del 10/07/2013 erano stati compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, con dichiarazione di contumacia degli imputati, e che alla successiva udienza del 17/10/2013 era iniziata la discussione, a seguito del rigetto delle eccezioni preliminari e della contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero. La costituzione di parte civile nell’interesse della persona offesa, intervenuta solo all’udienza del 3/04/2014, è stata, pertanto, ritenuta tardiva, perché successiva al momento in cui il giudice aveva dichiarato aperta la discussione.
La Corte ha fondato la decisione sul combinato disposto degli artt. 79, 420 e 421, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando come nell’udienza preliminare non esista una fase intermedia tra la costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura della discussione. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il termine finale per la costituzione di parte civile è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione, trovando ulteriore conferma nella disciplina dell’art. 80 cod. proc. pen. in tema di richiesta di esclusione della parte civile. Ha, infine, escluso che la sopravvenienza delle contestazioni suppletive potesse giustificare la tardività, essendo intervenute già all’udienza del 17/10/2013.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, condividendo la ricostruzione della Corte territoriale circa la riconducibilità di tutti i reati ad un unicum finalistico volto a ledere il percorso professionale della persona offesa. Ha, quindi, escluso che l’asserito iato temporale fosse di per sé ostativo al riconoscimento della continuazione, richiamando il principio, confermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui l’accertamento del vincolo richiede la verifica di concreti indicatori della programmazione originaria.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile tardivamente costituita, rigettando il ricorso nel resto e condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore dell’altra parte civile.
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Nota della Redazione
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