L’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate presuppone la qualità di amministrazione aggiudicatrice (TAR Lazio n. 10122 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 36/2023, presuppone che il richiedente rivesta la qualità di amministrazione aggiudicatrice. La delega delle funzioni pubblicistiche di centralizzazione della committenza da parte degli enti locali non può essere conferita a una società di diritto privato non sottoposta al loro controllo analogo, difettando in tal caso il requisito soggettivo richiesto. Il fenomeno della qualificazione degli enti dipende da una valutazione in concreto dell’attività svolta e non dal modulo organizzativo prescelto: la causa consortile non è ostativa allo svolgimento di attività commerciale con scopo di lucro. La mancanza dei requisiti soggettivi rende doveroso e vincolato il diniego di iscrizione, anche se attuato mediante blocco informatico della piattaforma, senza necessità di instaurazione del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
La società consortile, a totale partecipazione pubblica, aveva ottenuto l’iscrizione nel registro ANAC quale centrale di committenza, successivamente sospesa con delibera dell’Autorità per la ritenuta sussistenza di artifizi nelle dichiarazioni rese. Il TAR Lazio, con sentenza non impugnata, aveva confermato la cancellazione dall’elenco delle centrali di committenza, escludendo la natura di società in house per assenza del controllo analogo, e aveva annullato solo la sanzione pecuniaria.
La società presentava quindi una nuova istanza per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ma un blocco informatico sulla piattaforma ANAC le impediva l’inoltro. Dopo reiterate diffide e un contenzioso sul silenzio divenuto improcedibile, l’Autorità con nota del 2025 negava definitivamente l’iscrizione. La società impugnava il provvedimento deducendo vizi procedimentali per la mancata instaurazione del contraddittorio e vizi sostanziali, sostenendo di essere organismo di diritto pubblico legittimato a svolgere attività di committenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza n. 2878/2025, richiamata dall’ANAC a sostegno dell’eccezione di giudicato. I giudici chiariscono che l’efficacia conformativa del giudicato non si estende alla nuova istanza di iscrizione come stazione appaltante qualificata, estranea al thema decidendum del precedente giudizio. Tuttavia, i principi di diritto in quella sede affermati conservano piena valenza quale parametro per valutare la legittimazione della ricorrente, poiché anche la nuova qualificazione presuppone la qualità di amministrazione aggiudicatrice, già esclusa in via definitiva.
La Corte richiama i principi contenuti nella pronuncia: l’attività di centralizzazione della committenza ha natura pubblicistica e non può essere svolta da soggetti privati secondo logiche economico-commerciali. La delega di funzioni da parte degli enti locali è ammessa solo attraverso gli strumenti delle convenzioni ex artt. 30 e ss. T.U.E.L., degli accordi ex art. 15 della l. n. 241/1990 o del modulo della società in house, tutti caratterizzati dall’esercizio congiunto di funzioni tra soggetti pubblici o dal controllo analogo. La società ricorrente, priva di tale controllo per la natura pulviscolare della partecipazione pubblica e per l’assenza di una profonda ingerenza degli enti soci, non può essere annoverata tra le amministrazioni aggiudicatrici.
Il Collegio respinge altresì la tesi per cui la natura di organismo di diritto pubblico attribuirebbe la qualità di stazione appaltante, osservando che tale figura è finalizzata solo a imporre l’evidenza pubblica agli affidamenti e non a consentire la spendita di poteri pubblicistici. La remunerazione dei servizi di committenza mediante percentuale sul valore delle gare, già ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato, esclude la riconducibilità alla cooperazione tra amministrazioni e dimostra il carattere commerciale dell’attività. La Corte precisa che la qualificazione degli enti non dipende dal tipo societario prescelto: la causa consortile non esclude il perseguimento di utili, che deve essere verificato in concreto sulla base delle modalità di remunerazione.
Quanto al blocco informatico, il Collegio lo ritiene atto vincolato e doveroso, espressione del potere di vigilanza dell’Autorità: poiché l’iscrizione consegue a un procedimento automatizzato basato su autodichiarazioni, la mancanza di un requisito soggettivo impedisce automaticamente l’iscrizione. La natura vincolata del diniego rende non doverosa la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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