Nullità della procura estera rende insanabile il ricorso amministrativo (TAR Lazio n. 9608 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti rilasciata all’estero è disciplinata, quanto alla forma, dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 12 legge n. 218/1995, e deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 cod. proc. civ. Quando l’autentica non è stata resa da un pubblico ufficiale, la sottoscrizione del difensore non può supplire al requisito dell’accertamento dell’identità del sottoscrivente, che deve avvenire in sua presenza, ai sensi dell’art. 2703 cod. civ. La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura nulla o inesistente determina la nullità dell’atto introduttivo, ex art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., e la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Il vizio non può essere sanato ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., espressamente dichiarato inapplicabile al giudizio amministrativo dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Congo ha negato il visto d’ingresso per motivi di studio. Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero e priva della cd. apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Il ricorrente non ha contestato l’eccezione sollevata dalla difesa erariale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come, ai sensi dell’art. 12 legge n. 218/1995, il processo che si svolge in Italia sia regolato dalla legge italiana, con la conseguenza che la procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.
Richiamati i requisiti formali di cui all’art. 83 cod. proc. civ. e all’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il Collegio ha evidenziato che la procura in esame, pur risultando all’apparenza sottoscritta in Italia, era stata, in realtà, firmata dal ricorrente nel paese di residenza e successivamente trasmessa al difensore, come desumibile ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dalla mancata contestazione dell’eccezione. L’autentica resa dal difensore è stata pertanto ritenuta non rituale, non avendo egli previamente accertato l’identità del sottoscrivente, come richiesto dall’art. 2703 cod. civ..
Il Tribunale ha richiamato il diritto vivente, secondo cui la validità della procura va riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, dovendo dalla sua formulazione desumersi gli elementi tipici dell’autenticazione, ossia l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale (Cass. SS.UU. n. 17876 del 2025; Cass. SS.UU. n. 2866 del 2021). La mancanza di una valida procura impedisce di ritenere riferibile all’assistito l’attività processuale del difensore, con conseguente carenza della sottoscrizione del ricorso e nullità dell’atto ex art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Il Collegio ha infine escluso l’applicabilità del meccanismo sanatorio di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui tale disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo, anche in ragione della struttura del processo di legittimità, fondato su termini decadenziali e sulla stabilità delle situazioni giuridiche. La peculiarità delle questioni trattate ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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