Ottemperanza al giudicato e trattenute previdenziali sull’indennità integrativa speciale (TAR Lazio n. 9531 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non abbia fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione di una sentenza passata in giudicato è condannata a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. La richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando il ritardo maturato non risulti tale da giustificare la condanna dell’Amministrazione.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 12466/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto al pagamento delle trattenute previdenziali operate sull’indennità integrativa speciale, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della somma di euro 2.886,97, oltre interessi e rivalutazione.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato dinanzi al TAR Lazio, chiedendo altresì la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Tale inerzia, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (richiamata Cass. n. 13533/2001), ha determinato l’accoglimento della pretesa.
Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio l’ha respinta, ritenendo che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute non fosse tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con rimborso del contributo unificato per legge.
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Nota della Redazione
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