Nesso tra pagamento e intervento integra la costrizione concussiva (Cass. pen. Sez. 6 n. 9949 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita. La prospettazione, da parte del medico dirigente di un reparto ospedaliero pubblico, di un nesso funzionale tra il pagamento di una somma indebita e l’inserimento prioritario del paziente nella lista d’attesa per l’esecuzione dell’intervento chirurgico integra la condotta costrittiva, ancorché il paziente sia consapevole dell’illiceità della richiesta, ove egli versi per timore di un danno grave alla salute derivante dall’intempestività dell’intervento. La qualifica di pubblico agente sussiste anche quando la condotta criminosa è commessa abusando della qualifica nello svolgimento della libera professione e all’interno dello studio privato.
Il Fatto
Un dirigente medico del reparto di oculistica di un’azienda ospedaliera universitaria era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere e per plurimi delitti di truffa, concussione e falso. Secondo l’impostazione accusatoria, il professionista, in concorso con altri indagati, avrebbe gestito in modo illecito le liste d’attesa, visitando a pagamento i pazienti nel proprio studio privato e prospettando loro un intervento prioritario presso l’ospedale pubblico in cambio del versamento di somme di denaro, a volte indebitamente percepite mediante un inganno, altre volte estorte con la minaccia di non garantire un tempestivo intervento.
Il Tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza coercitiva per difetto di esigenze cautelari, confermando però il quadro dei gravi indizi di colpevolezza. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’indagato, evidenziando l’interesse a coltivare l’impugnazione ai fini della richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione e contestando la sussistenza dei gravi indizi per tutti i reati contestati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo generiche e manifestamente infondate le censure formulate. Quanto ai delitti di concussione (capi 11, 12, 15, 24 e 29), la Corte ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione del Tribunale, la cui ricostruzione prescindeva dalla falsità delle diagnosi per fondarsi sulla reiterazione di uno schema comportamentale specifico.
È stato valorizzato il caso del paziente a cui era stata diagnosticata una patologia grave e che, a fronte della difficoltà a versare la somma richiesta per la visita, aveva ricevuto la prospettazione, tramite la segretaria del medico, che l’intervento chirurgico non sarebbe stato effettuato in tempi congrui in mancanza del pagamento. In questa prospettazione di un rapporto sinallagmatico tra pagamento e inserimento nella lista d’attesa, la Corte ha ravvisato l’elemento oggettivo della concussione: il paziente, pur consapevole del carattere indebito della prestazione, si era determinato al versamento per evitare il pregiudizio alla propria salute.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite Maldera (n. 12228 del 2013), secondo cui la distinzione tra concussione e induzione indebita va operata in base al bilanciamento dei beni giuridici in conflitto: nel caso in cui il privato aderisca alla pretesa per preservare un interesse di rango superiore, quale la tutela della salute, sussiste uno stato di costrizione assimilabile alla coazione morale. Ha altresì ribadito che non è necessaria la prova di una alterazione diagnostica e che irrilevante è la circostanza che la visita sia avvenuta nello studio privato, essendo il paziente consapevole del ruolo e delle funzioni del medico, il quale ha abusato della propria qualifica di pubblico ufficiale in servizio presso un ospedale pubblico.
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Nota della Redazione
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