Risarcimento ingiusta detenzione e colpa grave oltre il giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 10068 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, è chiamato a compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice la cui decisione è stata annullata. Tale potere non è limitato alla sola condotta specificamente indicata nella sentenza rescindente, potendo il giudice individuare e valorizzare anche diverse e ulteriori condotte del richiedente, purché connotate da dolo o colpa grave e purché fornisca una motivazione adeguata su tali diversi profili. La valutazione circa l’esistenza e la gravità della colpa o del dolo è riservata al giudice di merito, mentre il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico. Il vizio di travisamento della prova dichiarativa è configurabile solo quando la difformità tra il senso della dichiarazione e quello attribuito dal giudice sia palese e non controvertibile, non essendo ammessa una mera rivalutazione del materiale probatorio.
Il Fatto
A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, la Corte di appello di Bari era chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata da un soggetto. Il giudice del rinvio, però, dichiarava inammissibile la domanda, valorizzando una condotta del richiedente diversa da quella esaminata nella sentenza rescindente. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendosi la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Penale ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli tra loro omogenei. Nel fare ciò, ha richiamato i principi consolidati in materia di indennizzo per l’ingiusta applicazione di misure cautelari personali. In particolare, ha ricordato che per escludere il diritto alla riparazione è sufficiente che l’indagato abbia tenuto condotte qualificate come dolose o gravemente colpose che abbiano avuto efficacia sinergica nell’instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare. Tali condotte devono essere valutate con un giudizio ex ante, verificando se abbiano ingenerato nell’autorità procedente la falsa apparenza di una configurabilità del fatto come illecito penale.
Sul dedotto vincolo derivante dal giudizio di rinvio, la Corte ha precisato che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non può ripetere il percorso logico censurato, ma deve compiere un nuovo esame del materiale probatorio. Da ciò consegue che egli può pervenire a soluzioni diverse, anche individuando una condotta gravemente colposa del richiedente differente da quella originariamente posta a fondamento della decisione annullata. Tale potere non viola l’art. 627 cod. proc. pen., purché la nuova condotta sia autonoma e rilevante e la motivazione sia adeguata
. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva correttamente valorizzato non solo la condotta relativa alle analisi pubbliche, ma anche il comportamento del richiedente che si era rivolto a un laboratorio privato, nella consapevolezza della sua inadeguatezza, per ottenere analisi rapide su sostanze decisive, nonché il successivo mendacio serbato in sede di interrogatorio.
Quanto alle deduzioni difensive relative alle dichiarazioni del coimputato, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità di un travisamento della prova. La lettura complessiva delle dichiarazioni, allegate dalla difesa, confermava la piena consapevolezza del richiedente circa l’inaffidabilità dei risultati delle analisi, la sua insistenza per ottenerle comunque e la consapevolezza delle modalità “inusuali” e “veloci” delle procedure. La prospettazione difensiva è stata quindi ritenuta meramente rivalutativa, non idonea a superare la valutazione del giudice di merito che appariva ragionevole e logicamente motivata.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.